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Ordinanza — n. 16395/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against prison sentence for violating special surveillance residence order.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16395/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance conviction of Alberto Lanzano for violating a special surveillance residence order. The court found the violation of police control requirements to be penally relevant and noted the defendant's prior criminal record precluded generic mitigating circumstances. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Legislator-Regeste

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 616 cod. proc. pen.: Violation of special surveillance residence orders constitutes a punishable offense, and prior criminal record bars generic mitigation, rendering appeals against such convictions inadmissible.

Schlagwörter

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special surveillance residence order violation of police control inadmissible appeal generic mitigating circumstances penal record aggravation procedural costs Corte di Cassazione Fahren trotz Führerausweisentzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alberto Lanzan6 deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alberto Lanzan6 deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Volltext

posto da: LANZANO' ALBERTO nato a CATANIA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRItTO Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Alberto Lanzan6, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Foggia il 19 agosto 2024.

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti imponevano di ritenere penalmente rilevante la condotta di Alberto Lanzan6, che, il 29 dicembre 2023, veniva sottoposto a un controllo di polizia, mentre si trovava a bordo di un'autovettura, nel territorio di Gravina di Catania, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto emesso dal Tribunale di Catania 11 giugno 2022, con cui gli era stata applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel suo Comune di residenza.

Ritenuto, per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Lanzan6, gravato da pregiudizi penali, non consentiva il mitigamento del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato, anche alla luce del suo atteggiamento processuale (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alberto Lanzan6 deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M