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Ordinanza — n. 16091/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against confiscation of seized funds due to lack of fiscal declarations.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16091/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the confiscation of 5,540 euros. The applicant argued for a review of evidence, but the court found the grievances were already properly addressed by the lower court and lacked specific legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of facts outside the scope of the admissibility review.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be limited to specific legal errors; general re-evaluation of evidence or lack of motivation not apparent in the judgment renders the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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confiscation of assets inadmissible appeal lack of motivation fiscal declarations seized funds Cassazione procedural review Einziehung von Taterträgen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
o il 13/01/1998 avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Holea Gjino, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
di sei mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Volltext

o il 13/01/1998 avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Holea Gjino, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di sei mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 24 settembre 2025, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge, e, con il secondo, vizio di motivazione, entrambi in relazione alla disposta confisca della somma di denaro pari a 5.540,00 euro in sequestro;

Considerato che entrambi i motivi espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e risultano, inoltre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, per quanto riguarda il secondo motivo, anche manifestamente infondate, perché inerenti ad assenti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale ha correttamente spiegato perché deve essere disposta la confisca della somma di denaro in sequestro pari a 5.540,00 euro, evidenziando come la stessa risulti sproporzionata al valore del reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, in esito agli accertamenti della Guardia di Finanza, nonché della attività economica dichiarata dall'imputato, siccome questi:

a) non presenta dichiarazioni fiscali dal 2021;

b) nel 2021 aveva dichiarato un reddito lordo pari a 4.700,00 euro;

c) si è limitato a fornire la copia di alcune fatture relative all'anno in corso ma non la prova dei relativi incassi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MDEFTATA It\I CA 11 Funziot Mat, 111113'