Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the confiscation order based on alleged factual errors and insufficient reasoning by the lower court. The court rejected these arguments as mere complaints without specific procedural violations, noting the lower court adequately explained the confiscation based on illicit proceeds from drug trafficking.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or general dissatisfaction with reasoning are inadmissible unless specific procedural errors or misinterpretations of evidence are clearly identified.
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posto da: NDIAYE BAYE MODOU nato il 10/10/1985 avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ndiaye Baye Modou, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ritenuto il reato unificato dal vincolo della continuazione con i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Torino del 3.07.2025, irrevocabile il 19.09.2025 e del 30.04.2025, irrevocabile il 26.04.2025, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con le predette sentenze, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché vada disposta la confisca, atteso che il denaro in sequestro, pari a 35,00 euro è provento di attività illecita (il reato per cui si procede è quello di cessione di una dose di cocaina, per un peso pari a circa 1 grammo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MU Funziona Marzia L Saiai