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Ordinanza — n. 16060/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Article 448.2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16060/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Mehdi Haddoumi inadmissible. The appellant challenged the preliminary judge's sentencing decision, arguing for non-punishment, excessive punishment, and incorrect legal qualification without providing specific grounds. The court ruled that the appeal failed to cite the mandatory statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, rendering it procedurally invalid.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a decision under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only if it cites specific statutory grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and decision, incorrect legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure specific statutory grounds requirement incorrect legal qualification excessive penalty challenge non-punishment cause procedural defect dismissal Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava ad El Mehdi Haddoumi - ai sensi dell'art. 444 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
- la pena di 4 anni, 3 mesi di reclusione e 22mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava ad El Mehdi Haddoumi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la misura eccessiva della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
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Volltext

posto da: HADDOUMI EL MEHDI (CUI 05A2LYN) nato il 13/01/1997 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava ad El Mehdi Haddoumi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 3 mesi di reclusione e 22mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la misura eccessiva della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. (con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie), l'eccessività della pena (applicata nei termini concordati) e la qualificazione giuridica del fatto (non è dato comprendere in che termini errata).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M