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Ordinanza — n. 16047/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances not requested by defense.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16047/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's conviction and fine were legally sound. The appellant challenged the sentence's lack of specific motivation and the denial of generic mitigating circumstances. The court held that since the defense did not explicitly request these mitigating factors during proceedings, the judge's discretion to deny them required no further justification.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 137 comma 1 d. Igs. 152/2006: The judge's discretion to grant or deny generic mitigating circumstances does not require specific motivation when the defense has not made a specific request indicating grounds for recognition.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances lack of motivation judicial discretion penal code article 133 inadmissible appeal Strafzumessungsgrad triftige Gründe Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 137 comma 1 d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152
Premesso che con sentenza del 23/1/2025 il Tribunale di Velletri dichiarava Mohammed Elsayed Mohammed Elsayed colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 26272 del 7/5/2019, Boateng, Rv. 276044
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Volltext

posto da: MOHAMMED ELSAYED MOHAMMED ELSAYED nato il 05/10/1972 avverso la sentenza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di VELLETRI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/1/2025 il Tribunale di Velletri dichiarava Mohammed Elsayed Mohammed Elsayed colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 5nnila euro di ammenda.

2. Rilevato che propone appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla pena irrogata, se non con mere clausole di stile, ed il mancato esercizio della facoltà di concedere le circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Rilevato, quanto alla misura della sanzione, che il Tribunale ha irrogato la pena pecuniaria pur in ipotesi di pena alternativa (con possibile arresto da 2 mesi a 2 anni), peraltro in termini più prossimi al minimo che al massimo edittale (compreso tra 1.500 euro e 10mila euro di ammenda), così risultando adeguato il riferimento, in sentenza, ai soli criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.2. Rilevato, di seguito, che le circostanze attenuanti generiche non erano state richieste dal difensore in sede di conclusioni, come risulta dal verbale di udienza del 23/1/2025, nel quale si dà atto della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, del minimo edittale e dei benefici di legge.

Deve ribadirsi, quindi, che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 7/5/2019, Boateng, Rv. 276044).

4. Considerato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M