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Ordinanza — n. 16035/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal qualification arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16035/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Erika Ramirez inadmissible. Ramirez argued that the lower court's sentencing decision lacked specific motivation regarding the legal qualification of her conduct. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to specify how the legal characterization was erroneous or what the correct classification should have been.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a decision under Art. 444 c.p.p. is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the error in legal qualification or the correct doctrinal framework.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error generic appeal grounds Art. 444 c.p.p. Art. 448 c.p.p. ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Nichtigkeitsgründe Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Occorre premettere che la censura si pone - in linea astratta - nell'alveo dei termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza del 16/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava ad Erika Ramirez - ai sensi dell'art. 444 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 16/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava ad Erika Ramirez - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Volltext

posto da: RAMIREZ ERIKA nato il 03/10/1967 avverso la sentenza del 16/10/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 16/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava ad Erika Ramirez - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa, sostituita - la prima - da 800 euro di multa, con pena complessiva, quindi, di 1.300 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, censurando l'assenza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto, sebbene dovuta da parte del giudice.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. Occorre premettere che la censura si pone - in linea astratta - nell'alveo dei termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il motivo di ricorso - violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto - risulta evidentemente generico e privo di qualunque specificità, non indicando affatto in che termini la qualificazione giuridica stessa risulterebbe errata e quale dovrebbe essere il corretto inquadramento dogmatico della condotta ascritta.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M