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Ordinanza — n. 16033/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only abstract motivation defects outside statutory grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 16033/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation did not fall within the specific grounds permitted for reviewing preliminary investigation decisions. The appellant argued the lower court failed to properly justify the legal qualification of the facts, but the court noted this generic criticism ignored the strict limitations of the relevant procedural article. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against preliminary investigation decisions are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding the abstract quality of the reasoning are excluded.

Schlagwörter

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preliminary investigation decision lack of motivation cassation appeal inadmissibility procedural grounds legal qualification error Nichtigkeitsgründe Zulässige Gründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 14/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Mirko Saiu - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Evidenziato, in particolare, che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 14/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Mirko Saiu - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Volltext

posto da: SAIU MIRKO (C.U.I. 06USFJP) nato a CARBONIA il 13/03/1995 avverso la sentenza del 14/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 14/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Mirko Saiu - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. Evidenziato, in particolare, che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un astratto vizio di motivazione circa il percorso argomentativo a fondamento della sentenza.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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