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Ordinanza — n. 15780/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of generic mitigating circumstances and excessive sentence claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15780/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider all mitigating factors and imposed an excessive penalty. The court rejected these claims, stating that generic mitigating circumstances are not admissible in cassation and that sentencing discretion remains with the trial judge based on relevant facts.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation does not review the omission of generic mitigating circumstances in the lower court's decision, as the trial judge only needs to address decisive elements, and the proportionality of the sentence falls within the merit judge's discretionary power.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances excessive sentence appeal cassation inadmissibility sentencing discretion penal code provisions Strafmilderung nach freiem Ermessen Strafanpassung Überprüfung der Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Volltext

posto da: BEN HAI ADOINI MOHAMED (ALIAS ADUANI MOHAMED) nato il 22/04/1984 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;¦

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohanned Ben Haj Adoini alias Mohamed Aduani; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); considerato che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena determinata dal primo giudice in considerazione della spiccata capacità a delinquere dell'imputato, attestata dai numerosi precedenti penali a suo carico, dimostrativi di una condotta di vita improntata al procacciamento di profitti illeciti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M