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Ordinanza — n. 15765/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissible legal argument regarding the impossibility of the crime of counterfeiting.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15765/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was not formulated in terms permitted by law at the level of legality. The appellant argued that the crime of counterfeiting was impossible due to the absence of gross falsification, but the court found this argument merely a repetition of issues already examined and rejected by the appellate court. Consequently, the lower court's conviction for counterfeiting was upheld as legally sound and factually congruent.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be formulated in terms permitted by law; complaints that merely reiterate arguments already adequately examined and rejected by the appellate court without new legal grounds are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal terms permitted by law reiteration of arguments impossibility of crime counterfeiting conviction Warenfälschung Irreführende Marken unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Onnorou Bocco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang
ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
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Volltext

da: BOCCO OMOROU nato il 31/12/1966 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Onnorou Bocco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., reato presupposto dell'ulteriore imputazione di ricettazione ascritta all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano e, dunque, del reato impossibile, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, invero, deve osservarsi come tale doglianza risulti fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda in particolare pagina 4 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01;

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01); che la Corte di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Maria Diela18orsellino i0