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Ordinanza — n. 15732/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects lack of intent claim without evidence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15732/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in finding psychological elements of the crime without evidence of intent, claiming the violation was merely negligent. The court rejected this because the appellant's arguments were too generic and failed to provide any factual support for a reconstruction of the crime lacking intent.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on absolute generality regarding the assessment of psychological elements is inadmissible if the appellant fails to adduce specific elements supporting a reconstruction of the crime without intent.

Schlagwörter

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generic appeal grounds lack of criminal intent psychological elements of crime inadmissibility of appeal procedural dismissal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Volltext

posto da: PAN EPINTO FILIPPO nato a CARRARA il 29/05/1980 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che Filippo Panepinto, la notte tra il 13 ed il 14 novembre 2021, si allontanò dalla propria abitazione in violazione della prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; che l'imputato, con l'unico motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito — che hanno concordemente stimato l'inattendibilità, delle peraltro ondivaghe, giustificazioni da lui via via fornite — all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere l'illecito ascrittogli in carenza di dolo; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q