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Ordinanza — n. 15568/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of merit and excessive penalty.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15568/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding legal violations and sentencing excessiveness. The lower court properly assessed evidence showing the defendant's professional drug trafficking capabilities and lack of legitimate income sources, justifying the confiscation of seized funds. Consequently, the conviction was upheld as the defendant's arguments were found to be unfounded and repetitive of issues already resolved by the trial court.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90: The Court of Cassation holds that a conviction for drug trafficking is valid when the defendant's professional conduct and the quantity of seized substances demonstrate significant market diffusion, thereby excluding the applicability of the minimum offensiveness threshold.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction confiscation of seized funds minimum offensiveness threshold professional drug dealer inadmissible appeal Einziehung von Deliktsvermögen geringfügige Veruntreuung und Unterschlagung Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90
Violazione di iegge, erronea qualificazione di ridica d fatto, mancanza ed ilogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Violazione di iegge, erronea qualificazione di ridica d fatto, mancanza ed ilogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 240-bis cod. pen.
Considerato, quanto a! secondo motivo di ricorso, che fa rnotivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod.
art. 240-bis cod. pen
Considerato, quanto a! secondo motivo di ricorso, che fa rnotivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod.
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Volltext

04/09/1985 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e fa sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ristani Aldi, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione di iegge, erronea qualificazione di ridica d fatto, mancanza ed ilogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;

2. Violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della confisca della somma di danaro in sequestro;

3. Violazione di legge, eccessività della pena irrogata, mancata applicazione dei 'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato, quanto ai primo motivo di ricorso, che !a Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, idoneo al confezionamento di circa 947 dosi; modalità della condotta, qualità della sostanza) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto a! secondo motivo di ricorso, che fa rnotivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale nel corpo della motivazione drca l'assen -La di elementi in ordine alla provenienz a legittima di tale somma, il cui possesso -nen è stato in alcun modo giustificato dall'imputato, il quale non risulta possedere fonti lecite di reddito: Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la censura è dei tutto eccentrica, essendo riconoscibile l'attenuante invocata soltanto nel caso in cui si configuri nei fatti l'ipotesi di lieve entità, validamente esclusa nei caso in esame.

Considerato, quanto alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio, che !a doglianza è palesemente destituita di fondamento, essendo state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed avendo i giudici individuato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deHa Cassa delle ammende. P. P.Q.M