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Ordinanza — n. 15527/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient sentencing justification when penalty is near statutory minimum.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15527/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's complaint regarding the lack of explicit reasoning for the sentence. The defense argued that judges failed to provide sufficient motivation under Article 133 of the Criminal Code by deviating from the statutory minimum. The court ruled that when a penalty is close to the statutory minimum, implicit motivation referencing the criterion of adequacy is sufficient and the sentencing discretion is not subject to review.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; In cases where the imposed penalty is near the statutory minimum, the obligation to explicitly motivate the sentence is attenuated, and a reference to the criterion of adequacy suffices to implicitly cover the elements required by Article 133 of the Criminal Code.

Schlagwörter

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statutory minimum penalty implicit sentencing motivation adequacy criterion cassation inadmissibility sentencing discretion review Criminal Code Article 133 penal proportionality Strafschärfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
art. 133 cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013, Ferrario
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Volltext

posto da: RUGGIERO GENNARO nato a NAPOLI il 31/08/1999 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ruggiero Gennaro„ ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla scelta dei giudici di discostarsi dal minimo edittale della pena.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità da esperirsi su tale aspetto, io giurisprudenza della Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita e quella che si esprime con formule sintetiche ove la pena, come nel caso in esame, non si discosti dal valore medio edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464:"Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.";

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197:"La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5532 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M