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Ordinanza — n. 15515/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15515/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for a different legal qualification and excessive sentencing, but the court found these arguments to be merely different assessments of merit rather than legal errors. Consequently, the conviction for selling narcotics was maintained, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible when the defense's arguments constitute only a different assessment of the facts and merit, lacking any legal error or violation of law.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction inadmissible appeal manifestly unfounded merit assessment procedural costs Cassazione Roma DPR 309/1990 Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 81 cod. pen.
del Tribunale di Terni il 3 luglio 2024, con la quale Sunday Ewere era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R.
Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 81 cod. pen
del Tribunale di Terni il 3 luglio 2024, con la quale Sunday Ewere era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

SUNDAY EWERE nato il 15/06/1999 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 14 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Terni il 3 luglio 2024, con la quale Sunday Ewere era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in Terni da luglio 2022 a luglio 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili e non episodiche del fatto, valorizzando la costante e ininterrotta disponibilità da parte dell'imputato delle varie sostanze da vendere richieste ogni volta dal mercato (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e l'elevatissimo numero di cessioni di stupefacente. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M