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Ordinanza — n. 15507/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded excessive penalty claim lacking specific argumentation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15507/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of excessive penalty was manifestly unfounded. The appellant's argument was deemed generic and failed to provide a proper comparison with the sentencing reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded, generic, and lacks adequate argumentation or comparison with the lower court's reasoning.

Schlagwörter

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inadmissible appeal manifestly unfounded excessive penalty generic argumentation procedural costs recidivism mitigation Cassation review

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

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Volltext

to il 22/12/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 29 novembre 2018, con la quale Bouadya Aziz, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione e di euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in Roma il 28 novembre 2018. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata, nella quale sono stati ragionevolmente valorizzati i precedenti specifici a carico dell'imputato. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P P.Q.M