Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 15505/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for lack of lawyer and non-grounds under Art. 448 CPP.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15505/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the client rather than by a qualified defense attorney. The lower court had granted a plea bargain sentence for drug trafficking, but the appellant challenged it without citing the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against plea bargain sentences must be lodged exclusively by a qualified defense attorney and must rely on specific statutory grounds; personal appeals or those lacking these grounds are inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
plea bargain appeal qualified defense attorney Article 448 CPP inadmissible appeal procedural costs Strafverfahrenseinstellung Strafdauerreduktion Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
da: GIANNETTI ANTONIO nato a TARANTO il 17/06/2003 avverso la sentenza del 23/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Antonio Giannetti, tramite il difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

da: GIANNETTI ANTONIO nato a TARANTO il 17/06/2003 avverso la sentenza del 23/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Antonio Giannetti, tramite il difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Taranto il 18 marzo 2025.

Ritenuto che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M