Cassation court dismisses appeal against plea bargain as it lacks statutory grounds for review.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed by law. The appellant challenged the court's finding of no grounds for non-punishment or acquittal, arguing against the agreed sentence. The court ruled that the appeal did not fall within the narrow categories of reviewable errors permitted for plea bargain decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty; appeals on other grounds, such as the absence of non-punishment causes, are inadmissible.
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NAPOLETANO NICOLO nato a FASANO il 11/09/1996 avverso la sentenza del 29/08/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Nicolò Napoletano, tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'insussistenza della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 29 agosto 2025 dal Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Monopoli il 27 agosto 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», esulando la doglianza proposta tra quelle consentite in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M