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Ordinanza — n. 15493/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of legal grounds and merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15493/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding the conviction were manifestly unfounded. The defense argued for a re-evaluation of evidence and sentencing based on drug types and concealment methods, but the court found these to be matters of merit. Consequently, the court held that the lower court's reasoning was rational and within the scope of the appeal, rejecting any request for alternative factual assessments.

Legislator-Regeste

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the defense's alternative assessments of evidence and sentencing fall outside the scope of the jurisdiction of the court of cassation.

Schlagwörter

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manifestly unfounded appeal scope of cassation jurisdiction merit review prohibition drug trafficking conviction inadmissible appeal declaration betrügerischer Konkurs Einstellung des Betrugsverfahrens Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Volltext

FRANCUZ DAVID nato il 16/11/2000 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2019, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro 600 la pena a carico di David Francuz, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma il 19 febbraio 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale gli accertamenti della RG., la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), le modalità di occultamento della droga e l'elemento ponderale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.MMarz Sant f4