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Ordinanza — n. 15492/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility of merit arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15492/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding mitigating circumstances and excessive sentencing fell outside the scope of a legitimacy review. The court found the lower court's reasoning rational given the defendant's five prior convictions and the systematic nature of his drug dealing. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Arguments concerning the assessment of mitigating circumstances and the appropriateness of the sentence are matters of merit and do not constitute grounds for admissibility in a cassation appeal.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction inadmissible appeal merit review scope mitigating circumstances procedural costs order Nichtigkeitsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Überprüfung der Beweiswürdigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

CAMPOROTONDO ROBERTO nato a ROMA il 27/12/1999 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 15 dicembre 2022, con cui Roberto Camporotondo era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 2, giorni 13 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

Fatto commesso in Roma il 29 settembre 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, a fronte delle cinque condanne specifiche riportate dall'imputato e della natura sistematica e continuativa dell'attività di spaccio esercitata presso la sua abitazione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidenteunica azon lÀ