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Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, citing lack of merit and procedural inadmissibility.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant argued for omitted recidivism exclusion and reduced sentencing, but the court found these arguments lacked merit. The decision rests on the principle that substantive disagreements on facts and law fall outside the scope of a cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the contested judgment is supported by rational considerations and the defense's counter-arguments merely represent different assessments of merit rather than legal errors.

Schlagwörter

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drug trafficking conviction recidivism exclusion sentencing reduction cassation inadmissibility merit review scope procedural costs hashish quantity Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

ere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 dicembre 2024 che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 5 dicembre 2023, ha disposto la restituzione all'imputato del cellulare e della somma di denaro in sequestro, confermando per il resto la condanna di Gaetano Caradonna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari 1'8 agosto 2023.

Osservato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura sia l'omessa esclusione della recidiva che la mancata riduzione della pena inflitta, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello rimarcato, da un lato, l'idoneità delle due pregresse e non molto risalenti condanne riportate dall'imputato, una delle quali specifica, a rivelare la propensione di Caradonna a non rispettare le regole e gli ordini della Autorità, e, dall'altro, il non modico quantitativo di stupefacente rinvenuto, da cui sono risultate ricavabili 3.354 dosi medie singole di hashish.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M