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Ordinanza — n. 15299/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against sentencing for counterfeiting due to lack of specific legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15299/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the crime of counterfeiting and in setting the sentence, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already resolved. The court determined that the sentencing falls within the trial judge's discretion and lacks the logical flaws required for cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.; The appeal must contain specific legal grounds; generic arguments reproducing issues already decided by the lower court do not justify cassation review.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion counterfeiting crime cassation review wirtschaftlich bedingte Entlassung Arbeitnehmerentsendung Abgangsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Volltext

posto da: HAMRCHKARA MOUNIR nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mounir Ham9chkara; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto della ricettazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5-8 sull'esclusione della grossolanità della contraffazione e sull'idoneità ingannatoria dei marchi falsamente riprodotti per cui la Corte ha pacificamente ritenuto sussistere il reato presupposto del delitto di ricettazione contestato); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M