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Ordinanza — n. 15288/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and as discretionary sentencing review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15288/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the defendant's criminal liability and sentencing. The court found the first two grounds lacked specificity by merely repeating issues already adequately addressed by the lower court on evidence and prior conduct. The third ground was dismissed because the judge's sentencing discretion under the Penal Code is not subject to appellate review unless arbitrary or illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the appellate court's review of sentencing discretion is unfounded as it falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing discretion review penal code articles 132 133 court costs award Vergeltungskündigung ungerechtfertigte Kündigung wirtschaftlich bedingte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 1, lett. a) and lett. b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 132 of the Penal Code
Art. 133 of the Penal Code
art. 131-bis cod. pen
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Volltext

posto da: DI GIOVANNI MASSIMO nato a NOTO il 02/07/1993 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Di Giovanni; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata truffa contestato e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici con cui il ricorrente non si confronta criticamente (si vedano, in proposito, le pagg. 1 e 2 sulla validità del riconoscimento operato nell'immediatezza dalla persona offesa secondo le modalità previste dalla legge e sull'attendibilità della sua versione dei fatti, da cui emergeva pacificamente l'avvenuto tentativo di truffa, nonché sui precedenti specifici a carico del prevenuto che escludono il presupposto della non abitualità della condotta previsto dall'art. 131-bis cod. pen.); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle invocate circostanze attenuanti e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'entità del potenziale danno e sulla concreta portata offensiva della condotta posta in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M