Cassation court dismisses appeal claiming particular leniency exclusion due to prior leniency acquittal.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Cheikh Kane inadmissible, rejecting his claim that a prior acquittal for particular leniency should bar a new exclusion of punishability. The court found the appellant's arguments legally unfounded as they contradict established case law regarding judicial precedents. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 606 c.p.p.; Art. 153 c.p.: A prior acquittal for particular leniency constitutes a judicial precedent that excludes the possibility of recognizing particular leniency in subsequent proceedings due to the habitual nature of the conduct.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
da: KANE CHEIKH (CUI: 01ERDQV) nato il 02/05/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cheikh Kane; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito correttamente valutato come precedenti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia il decreto penale di condanna sia l'archiviazione per particolare tenuità che, costituendo un precedente giudiziario, parimenti esclude la non abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.