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Ordinanza — n. 15281/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as fact-based re-evaluation is outside its jurisdiction and arguments are unfounded.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15281/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the defendant's criminal liability for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for a factual re-evaluation of evidence and alleged procedural distortions, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the decision upheld the lower court's findings based on the established legal principle that factual re-assessment belongs to the trial courts.

Legislator-Regeste

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or correct errors in fact-finding, limiting its review to legal errors and procedural vices.

Schlagwörter

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crime of receiving stolen goods cassation jurisdiction limits factual re-evaluation prohibition procedural distortion claims inadmissible appeal declaration Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht Missbrauch von Ausweisen und Schildern unlautere Werbung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
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Volltext

NO nato a CAGLIARI il 23/10/1981 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Carrucciu; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e il travisamento di un atto processuale, è costituito da censure in punto di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato come le circostanze riferite dall'imputato riprendessero genericamente le risultanze processuali senza aggiungere dati ulteriori che potessero corroborare la propria responsabilità per il furto del ciclomotore (si vedano le pagg. 7 e 8); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è meramente riproduttivo di doglianze già puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale ed è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia di ricettazione, a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), avendo la Corte compiutamente sottolineato, a pag. 7, l'inattendibilità della spiegazione fornita dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MGi eceNicastro DEA ;ATA .RIA Borsellino IN C. MaI D 28 2026 Fut-„I , rio