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Ordinanza — n. 15276/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and lack of specific recidivism exclusion reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15276/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of insufficient reasoning regarding recidivism and sentencing. The lower court confirmed specific and repeated recidivism based on the defendant's numerous prior convictions and deemed the penalty gradation within judicial discretion. The court ruled that detailed justification is only mandatory when the sentence is exceptionally high compared to the average.

Legislator-Regeste

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the lower court's application of specific and repeated recidivism is valid if logically sound, and that sentencing gradation falls within judicial discretion requiring detailed explanation only when the penalty is significantly above the average.

Schlagwörter

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specific recidivism repeated recidivism sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal Wiederholungsgefahr Strafmassüberprüfung Prüfung der Wiedereingliederung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

posto da: CIARDIELLO PAOLO nato a NAPOLI il 21/07/1975 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Ciardiello; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva specifica e reiterata con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenendo il fatto per cui si procede, per le sue caratteristiche e per le modalità dell'azione, sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, considerati i numerosi precedenti penali, anche specifici, a suo carico (si veda, in particolare, la pag. 4); che, come già ribadito dai giudici di appello, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M