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Ordinanza — n. 15258/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat merits already decided.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15258/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Giorgio Di Martino's appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility for fraud, but the court noted his arguments were merely dogmatic repetitions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of L'Aquila. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.

Schlagwörter

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of merits dogmatic contestation procedural costs criminal responsibility fraud conviction Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Volltext

posto da: DI MARTINO GIORGIO nato a GARBAGNATE MILANESE il 12/03/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Di Martino; letta la memoria dell'Avv. Luca De Paolis, difensore di Giorgio Di Martino, con la quale l'Avv. De Paolis ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha chiesto che lo stesso venga rimesso a un'altra Sezione penale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si vedano, in proposito, le pagg. 4-6 sul compendio probatorio a sostegno della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato e, in particolare, sull'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, puntuali coerenti e lineari, riscontrate dalle prove documentali attestanti la sottoscrizione del contratto con il ricorrente sotto falso nome e i bonifici effettuati dalla persona offesa, nonché sul comportamento truffaldino del prevenuto precedente e successivo all'incasso del profitto ingiusto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro