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90.2003.20 • TRPI TI 90.2003.20 KI-generiert

Property Owners' Appeal Moot Following Plan Modification

Geschäftsnummer 90.2003.20
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Tessin (CH-TI)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Property owners appealed a general plan concerning the renovation of an underpass and associated road connections spanning several municipalities, but subsequently, a convention was signed between the property owners and the relevant national road administration, approved by the State Council, which modified the general plan affecting the specific property by detailing the surface area required for road widening and parking, leading the owners to withdraw their appeal; consequently, the court ruled that the appeal had become moot and ordered it to be struck from the record, with no fees or costs assessed.

Legislator-Regeste

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Art. 28 PAmm; Property Owners' Appeal Moot Following Plan Modification: Property owners appealed a general plan concerning the renovation of an underpass and associated road connections spanning several municipalities, but subsequently, a convention was signed between the property owners and the relevant national road administration, approved by the State Council, which modified the general plan affecting the specific property by detailing the surface area required for road widening and parking, leading the owners to withdraw their appeal; consequently, the court ruled that the appeal had become moot and ordered it to be struck from the record, with no fees or costs assessed.

Schlagwörter

KI-generiert
staatliche Güter Veränderung der Belastung Renovationskosten Revision des Raumplans Verstrickungsbruch Planauflage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 28 PAmm
Cited by the court as the reason why no judicial fees are collected.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 PAmm

Cited by the court as the reason why no judicial fees are collected.

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Volltext

Incarto n. 90.2003.20 · Lugano 10 gennaio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Raffaello Balerna

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 della

RI 1 RI 2 patr. da: PR 1 contro

il decreto legislativo 4 novembre 2002 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano generale relativo al rifacimento del sottopasso __________ a __________ e raccordi stradali ubicati sul territorio dei comuni di __________, __________ e __________;

viste le risposte:

-

27 febbraio 2003 del comune di PI 2;

-

7 aprile 2003 del comune di PI 3;

-

28 maggio 2003 del Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto

che le ricorrenti RI 2, proprietaria della particella 4297 RFD del comune di __________, e la RI 1, attiva nello stabilimento posto sul predetto fondo, hanno domandato l’annullamento del piano generale in consegna;

che, allo scopo di diminuire l’incidenza dei vincoli istituiti dal piano generale a carico del mapp. 4297 di Locarno, l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali e le ricorrenti hanno sottoscritto, il 21 settembre 2004, una convenzione secondo cui:

- il piano generale in oggetto viene modificato, per rapporto al fondo e part. 4297 RDF di __________, nel modo illustrato nella planimetria n. 402.016.G/005 del 1° giugno 2004 - che viene allegata quale inserto A alla convenzione stessa;

- a titolo esplicativo si specifica che la superficie del fondo e part. 4297 RFD di __________ interessata dal piano generale modificato, sarà complessivamente di circa 2510 mq e che tale superficie verrà utilizzata per l'allargamento stradale e quale posteggio;

- le parti si danno atto, accettano e ratificano già sin d'ora, che la superficie di circa 2510 mq è indicativa e che, in base al progetto definitivo essa potrà variare nella misura di più o meno il dieci per cento (più o meno circa 250 mq);

che la convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione 26 ottobre 2004, n. 4763, e notificata a questo tribunale con scritto 8 novembre 2004 dell'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;

che, mediante la sottoscrizione della convenzione, le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso, in esame; lo Stato ha dichiarato di assumersi eventuali spese, mentre che le ricorrenti hanno rinunciato all’assegnazione di ripetibili;

che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

che esso va dunque stralciato dai ruoli;

che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. PI 1 1 rappr. da: RA 2 2. PI 2 2 rappr. da: RA 3 3. PI 3 rappr. da: RA 4 CO 1 rappr. da: RA 1 Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio · Il segretario