Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
90.1996.33 • TRPI TI 90.1996.33 KI-generiert

Zoning Appeal Mootness and Cost Award Against Municipality

Geschäftsnummer 90.1996.33
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Tessin (CH-TI)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The appeal concerned a challenge to a zoning plan where the appellants sought to rezone specific parcels into an extensive residential zone; following a procedural suspension, the State Council approved relevant zoning plan variants that partially satisfied the appellants' demands, rendering the appeal moot, leading the court to strike the case from the record, while simultaneously ruling that the approval of the variant constituted acceptance of the appellants' claims by the municipality, thereby obligating the municipality to pay the appellants' legal costs (repetition fees) due to the municipality being deemed the losing party concerning the initial grievance, despite the procedural resolution.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 PAmm, Art. 28 PAmm; Zoning Appeal Mootness and Cost Award Against Municipality: Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di Gordola è condannato a versare ai ricorrenti fr. 400.- (quattrocento) per ripetibili.

Schlagwörter

KI-generiert
Anwaltskosten Nutzungsplan Grundstückspreis Baubeschränkungsdienstbarkeit Zonenplanänderung Ausnahmebewilligung bei der Baubewilligung Sentenza o decisione senza scheda

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31 PAmm
Cited as the basis for awarding costs (ripetibili) to the appellants because the municipality was deemed to have lost on the issue resolved by the zoning plan amendment.
Art. 28 PAmm
Cited to state that no court fees (tassa di giustizia) are collected.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 31 PAmm

Cited as the basis for awarding costs (ripetibili) to the appellants because the municipality was deemed to have lost on the issue resolved by the zoning plan amendment.

art. 28 PAmm

Cited to state that no court fees (tassa di giustizia) are collected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Incarto n. 90.1996.33 · Lugano 24 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria: · Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 aprile 1996 di

__________ _________ rappr. da: __________ __________ contro

la decisione del __________ febbraio 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

Viste le risposte:

-

27 giugno 1996 del municipio di __________;

-

8 ottobre 1996 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

che i ricorrenti hanno chiesto l’inserimento in zona residenziale estensiva dei mappali __________ e __________ di __________;

che, all’udienza del 27 novembre 1996, il procedimento è stato sospeso onde permettere lo studio di una variante del piano regolatore volta a soddisfare le domande degli insorgenti;

che, con risoluzione 28 gennaio 2003, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________; tra di esse una contempla l’assegnazione parziale dei mappali __________ e __________ alla zona edificabile;

che, con scritto 23 luglio 2003, gli insorgenti hanno pertanto sollecitato lo stralcio dai ruoli del gravame, ritenendo soddisfatte le loro domande ricorsuali e protestando al contempo spese e ripetibili; il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è detto contrario all’accollo delle spese e all’assegnazione di ripetibili (cfr. scritto del 4 settembre 2003), mentre la divisione della pianificazione territoriale ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo (cfr. scritto del 2 settembre 2003);

che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;

che esso va dunque stralciato dai ruoli;

che, nell’ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata con risoluzione 28 gennaio 2003 dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti;

che di conseguenza gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l’art 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di Gordola è condannato a versare ai ricorrenti fr. 400.- (quattrocento) per ripetibili.

3.

Intimazione a: · __________ __________ __________ __________; Municipio di __________, __________ __________; Dipartimento del territorio, div. pianificazione territoriale, sezione pianificazione urbanistica, 6501 Bellinzona ; Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La segretaria