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BGE 92 I 246 KI-generiert

Expropriation Compensation Valuation Date Following Settlement Offer Rejection

Geschäftsnummer BGE 92 I 246
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Expropriation Compensation Valuation Date Following Settlement Offer Rejection The expropriating entity argued that the compensation for the expropriated land should be based on its lower value at the time a settlement offer was made in 1963, claiming that the owner's rejection of this reasonable offer was a bad-faith, speculative maneuver to prolong proceedings and capture a subsequent increase in value. The Federal Supreme Court rejected this argument, ruling that the owner's mere refusal of a settlement offer and subsequent insistence on a formal valuation process does not constitute bad-faith or dilatory conduct justifying a deviation from the established rule that the relevant date for determining expropriation compensation is the date of the Federal Estimation Commission's judgment; penalizing the owner for not accepting a prior offer would contradict the legal framework, which supports the owner's right to judicial recourse, and would introduce legal uncertainty by requiring the Commission to use variable valuation dates.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 19 lit. a EntG. Der Umstand allein, dass der Enteignete einen ihm unterbreiteten Vergleichsvorschlag des Enteigners ablehnt, kann noch nicht als ein trölerisches, gegen Treu und Glauben verstossendes Manöver betrachtet werden. Es würde dem System des Gesetzes widersprechen, den Enteigneten eines Teils des Wertes, den das Grundstück im massgebenden Zeitpunkt des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission hat, nur deshalb verlustig gehen zu lassen, weil er frühere Vergleichsofferten nicht angenommen hat.

Schlagwörter

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Enteignungsentschädigung Bewertungsstichtag Werturteil Entschädigungsregelung Schadenregulierung Grundstückkauf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

92 I 246

42. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa eredi Realini contro FFS.

Regeste

Art. 19 lit. a EntG.

Der Umstand allein, dass der Enteignete einen ihm unterbreiteten Vergleichsvorschlag des Enteigners ablehnt, kann noch nicht als ein trölerisches, gegen Treu und Glauben verstossendes Manöver betrachtet werden.

Es würde dem System des Gesetzes widersprechen, den Enteigneten eines Teils des Wertes, den das Grundstück im massgebenden Zeitpunkt des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission hat, nur deshalb verlustig gehen zu lassen, weil er frühere Vergleichsofferten nicht angenommen hat.

Erwägungen ab Seite 247

BGE 92 I 246 S. 247

Considerando in diritto:

Secondo un principio giurisprudenziale recentemente stabilito, la data determinante per la fissazione dell'indennità di esproprio è quella del giudizio della Commissione federale di stima (RU 89 I 343 e segg.).

Nella fattispecie, le esproprianti vorrebbero però che l'indennità sia stabilita sulla base del valore che il fondo espropriato aveva precedentemente, nel 1963, all'epoca cioè in cui esse hanno fatto all'espropriata una ragionevole proposta transattiva. Secondo le esproprianti l'espropriata, rifiutando la proposta, avrebbe perduto il diritto di prevalersi degli aumenti di valore posteriori ad essa. Il rifiuto dell'espropriata dovrebbe infatti essere considerato come un atto di speculazione tendente a un ingiustificato prolungamento della procedura, e suscettibile pertanto di simile sanzione. Esse si riferiscono, a questo riguardo, ad un brano della sentenza RU 89 I 343 (e più precisamente al consid. 5 lett. e a p. 351), ove è contenuta una allusione a tale quesito, senza che peraltro esso sia stato risolto.

L'opinione delle esproprianti non può però essere condivisa in concreto. L'espropriato, che viene costretto a cedere il suo bene attraverso l'espropriazione, non commette un atto sleale se rifiuta offerte transattive per rimettersi al giudizio dell'autorità competente, reso nelle forme della procedura. È ciò anche qualora le sue pretese si rivelassero eccessive, una volta la procedura terminata. La riserva formulata nella sentenza suesposta ha certo una ragione d'essere nel caso possibile in cui una parte si è sforzata di guadagnare tempo con manovre dilatorie contrarie alla buona fede. Ma nulla di simile è stato addotto in concreto a carico dell'espropriata. Da sè solo, il fatto di rifiutare un'offerta transattiva formulata con la riserva di tutti i diritti - ciò che deve valere per entrambe le parti - non può considerarsi una manovra di tal genere. La legge favorisce il ricorso alla procedura d'espropriazione da parte dell'espropriato, a tal punto che, di regola, anche le spese dei suoi ricorsi infondati proposti davanti al Tribunale federale non sono messe a suo carico (art. 116 LEspr.). Sarebbe contrario al sistema legale privare l'espropriato d'una parte del valore che il fondo ha alla data determinante della decisione, per il solo motivo ch'egli non ha accettato offerte transattive anteriori. L'adozione di un simile criterio sarebbe per di più di natura tale da creare

BGE 92 I 246 S. 248

la confusione e l'incertezza e obbligherebbe le Commissioni federali di stima a scegliere per le loro valutazioni date determinanti diverse a seconda che ci sia stata o no una offerta transattiva. Tale soluzione comporterebbe una insicurezza giuridica e annullerebbe il beneficio risultante dalla sentenza sopra citata.

Di conseguenza, non potendosi affermare che l'espropriata ha adottato in mala fede manovre dilatorie, al fine di ritardare il giudizio della Commissione per trarne un indebito profitto, è determinante, in concreto, il valore del fondo alla data in cui la Commissione lo ha stimato.