# Regolamento concernente le modalita' di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero. (ministero.affari.esteri:decreto:2004-03-09;103)

**Jurisdiction:** IT
**Canonical URL:** https://legislator.ch/de/law/it/ministero.affari.esteri:decreto:2004-03-09%3B103/ministero-affari-esteri-decreto-2004-03-09-103-regolamento-concernente-le-modalita-di-acce
**Official Source:** https://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/23/004G0134/ORIGINAL

## Provisions

### Art. 1 Regolamento concernente le modalita' di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'articolo 173, quinto comma;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, quale modificato dall'articolo 28 della legge 23 aprile 2003, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e l'articolo 76 relativo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o degli atti falsi;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4924/03 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 febbraio 2004 ed il relativo nulla osta in data 18 febbraio 2004;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede e' tenuto ad attestare, all'ufficio di appartenenza, se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma precedente, il dipendente il cui familiare a carico abbia gia' superato i limiti di assenza previsti, nel corso dell'anno solare, per la sede di servizio all'estero, puo' comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da indirizzare al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.

### Art. 2 Regolamento concernente le modalita' di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

Art. 2.

1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.

Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.

### Art. 3 Regolamento concernente le modalita' di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

Art. 3.

1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall'articolo 1, il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvedera' a recuperare le somme gia' corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2004

Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361

