# Ordinanza — n. 25687/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25687/2026 — snpen — Corte di Cassazione

**Geschäftsnummer:** Ordinanza — n. 25687/2026 — snpen
**Gericht / Behörde:** Corte di Cassazione
**Entscheiddatum:** 2026-07-09
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/it/snpen2026725687O/ordinanza-n-25687-2026-snpen-ordinanza-n-25687-2026-snpen-corte-di-cassazione
**Official Source URL:** https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/snpen2026725687O

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

posti da: BONO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1973 ZACCONE MARIO nato a NAPOLI il 21/03/1991 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Stefano Bono e Mario Zaccone ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pro...

## Leitsatz / Regeste

posti da: BONO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1973 ZACCONE MARIO nato a NAPOLI il 21/03/1991 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Stefano Bono e Mario Zaccone ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pro...

## Volltext des Entscheids

posti da: BONO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1973 ZACCONE MARIO nato a NAPOLI il 21/03/1991 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Stefano Bono e Mario Zaccone ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'invocata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la mancanza di un valido atto di querela, sporta dall'utilizzatore dell'autovettura sottratta e non già dalla società di leasing, effettiva proprietaria - è manifestamente infondato in quanto la legittimazione a sporgere querela spetta anche al titolare della detenzione qualificata del bene (ex multis, Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - è indeducibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo in tal senso assolto dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
