# 90.2005.11 — State Council Resolution Annulled Over Potable Water Well Protection Zones

**Geschäftsnummer:** 90.2005.11
**Citation:** TRPI TI 90.2005.11
**Gericht / Behörde:** Tribunale della pianificazione
**Entscheiddatum:** 2005-08-09
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ti/TI_TRPI_001_90-2005-11_2005-08-09/state-council-resolution-annulled-over-potable-water-well-protection-zones
**Official Source URL:** http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=66768&nX40_KEY=5407613&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-2005-11_2005-08-09.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An appeal was brought against a state council resolution that refused to approve the protection zones for a future potable water well, primarily relying on an initial expert opinion stating that hydrological research needed to be based on the well itself, not a preliminary borehole. The court found the state council's refusal unjustified, noting that prior departmental approval had already tentatively accepted the zones based on existing borehole data, pending final verification after the well's completion, and that federal regulations permit defining protection zones for planned captations when location and withdrawal quantity are established. Consequently, the court upheld the appeal, annulled the resolution insofar as it rejected the protection zones, and remanded the matter to the state council for further detailed investigation involving specialized services to confirm compliance with federal standards before re-ruling on the plan.

## Leitsatz / Regeste

art. 36 cpv. 3 LALIA; art. 46 cpv. 1 PAmm; art. 43 PAmm; art. 65 cpv. 2 PAmm — art. 36 cpv. 3 LALIA: The court's jurisdiction was established based on this article. art. 46 cpv. 1 PAmm: The timeliness of the appeal was established based on this procedural rule. art. 43 PAmm: The standing of the appellant municipality was established based on this procedural rule.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 36 cpv. 3 LALIA

The court's jurisdiction was established based on this article.

### 2. art. 46 cpv. 1 PAmm

The timeliness of the appeal was established based on this procedural rule.

### 3. art. 43 PAmm

The standing of the appellant municipality was established based on this procedural rule.

### 4. art. 65 cpv. 2 PAmm

This provision was cited as the basis for remitting the case back to the Council of State for further investigation.

### 5. art. 28 PAmm

This article governs the decision not to levy a judgment fee.

## Volltext des Entscheids

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| Incarto n.  90.2005.11 | Lugano  9 agosto 2005 | In nome  della Repubblica e Cantone  Ticino | | |  |
| **Il Tribunale della pianificazione del territorio** | | | | | |
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| composto dei giudici: | Raffaello Balerna, presidente,  Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |

 

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| segretario: | Leopoldo Crivelli |

 

 

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2005 del

 

 

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|  | **RI 1**  rappr. dal RA 1 | |
|  | contro |  |

 

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|  | la risoluzione 25 gennaio 2005 (n. 307) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso di PI 2 e PI 1, non ha approvato il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

 

 

viste le risposte:

-    22 febbraio 2005 del
Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;

-    22 febbraio 2005 di PI 2
e PI 1;

-    23 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;

-    21 maggio 2005 del PI 4;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           **in
fatto**

 

                                  A.   Il 25
maggio 2001 l'ufficio canalizzazioni del dipartimento del territorio ha
approvato in via preliminare il piano delle zone di protezione delle captazioni
del RI 1 in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA. Ha però eccettuato
dall'approvazione le zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora
realizzato, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il motivo - ripreso dal rapporto allestito il 7
maggio 2001 dall'Istituto di scienze della terra (IST), chiamato a preavvisare
l'oggetto - che le ricerche idrogeologiche, per essere rappresentative,
dovevano essere effettuate sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio.
Con successiva decisione 12 dicembre 2001 la sezione protezione acqua, aria e
suolo ha approvato anche queste zone di protezione, allo scopo di permettere al
comune di proteggere l'area in oggetto, ponendo come onere, per il comune, di
verificare i limiti delle zone dopo l'esecuzione del pozzo di captazione
definitivo e la relative prove di pompaggio.

 

                                         Sulla
scorta di queste approvazioni, il 13 aprile 2004 il RA 1 ha notificato il piano
ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.

 

 

                                  B.   Con
impugnativa 13 maggio 2004 PI 2 e PI 1, proprietari di un rustico incluso nella
zona di protezione SIII del pozzo di captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al mapp. 270 di
Certara, sono insorti contro il piano dinanzi al Consiglio di Stato, al quale
hanno domandato di eccettuare la loro proprietà dall'obbligo di allacciamento
alla canalizzazione comunale.

 

 

                                  C.   Con
risoluzione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha approvato a titolo
definitivo il piano in oggetto. Esso ha però eccettuato dall'approvazione le
zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora realizzato, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Il Governo ha ritenuto determinante, a questo riguardo, il preavviso negativo
allestito dall'IST il 7 maggio 2001. Il ricorso di PI 2 e PI 1 è pertanto stato
accolto già per questo motivo.

 

                                  D.   Con
impugnativa 8 febbraio 2005 il RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale avverso
la suddetta pronuncia governativa, chiedendone l'annullamento nella misura in
cui non approva le zone di protezione del pozzo di captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Esso sostiene che questo pozzo è pronto per funzionare; basta posare gli apparecchi
di pompaggio. Rileva che il comune è regolarmente confrontato con emergenze di
approvvigionamento. Il pozzo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ permette quindi in, in caso di mancanza
di acqua sorgiva, di rifornire i serbatoi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ attraverso
condotte di collegamento predisposte a questo scopo con costi importanti. L'importanza
del pozzo è inoltre confermata dalla sua inclusione nelle apposite carte cantonali
dei settori e delle zone di protezione e nel piano cantonale di approvvigionamento
idrico. Contesta quindi la non approvazione delle zone di protezione del pozzo
di captazione in parola.

 

                                         Il
Consiglio di Stato e il RA 3 postulano la reiezione del gravame. L'ufficio
protezione e depurazione delle acque ribadisce la posizione della sezione
protezione acqua, aria e suolo. PI 2 e PI 1 osservano che non era loro
intenzione ostacolare la tutela del pozzo, bensì tutelarsi dalle restrizioni
imposte dal piano alla loro proprietà.

 

 

 

Considerato,                  **in
diritto**

 

                                   1.   La
competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Giusta l'art.
20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni
di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico
e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del
diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo
allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone
di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua
sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del
dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono
inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA).
Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente
il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente
ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).

 

 

                                   3.   3.1. Nella
fattispecie, il Consiglio di Stato si è rifiutato di approvare, a titolo
definitivo, il piano in oggetto per quanto concerneva le zone di protezione del
pozzo di captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, non ancora in funzione. Il Governo ha fatto
proprio alla lettera, a questo riguardo, il preavviso 7 maggio 2001 dell'IST,
secondo cui queste zone non potevano essere accettate *“poiché le ricerche
idrogeologiche, per essere rappresentative, devono essere effettuate da prove
sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio che lo precede“* (cfr.
preavviso cit.). L'opinione del Consiglio di Stato non può essere tutelata.

 

                                         3.2. Intanto,
è difficile comprendere il significato dello stringato preavviso e, di conseguenza,
della motivazione addotta dal Governo, per negare l'approvazione delle zone in
oggetto. La relazione idrogeologica allestita dallo studio ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il 5
settembre 2000 su incarico del comune ricorrente dedica per contro ampio spazio
alle stesse (cfr. in particolare pag. da 18 a 23, Allegati 5, 6, 7, e piano 16
all'allegato 8). Da questo documento si desume che il pozzo, com'è ammesso, non
è ancora stato eseguito, ma che sono stati compiuti due sondaggi esplorativi (S11
e S12). Questi hanno permesso di rilevare sia la situazione geologica del
terreno che quella idrologica del settore interessato (cfr. per maggiori
dettagli, alle parti citate del menzionato documento). Il rapporto conclude che
il punto in cui è stato trivellato il sondaggio S11 è quello che meglio si
presta per l'esecuzione di un pozzo di captazione, che permetterebbe di
prelevare – come minimo – 700 l/min. di acqua con ottime caratteristiche generali
e che inoltre soddisfa i requisiti di potabilità.

 

                                         Sembrerebbe
quindi che le necessarie ricerche idrogeologiche siano alla fin fine state
effettuate: è quanto ammette, implicitamente, anche il rapporto dell'IST. E'
vero che queste indagini non sono state eseguite sul pozzo di captazione, che
non esiste ancora; è però anche vero che questo pozzo verrà eseguito sul luogo
ove è stato svolto uno dei due sondaggi, l'S11. E' molto probabilmente per
questo motivo che la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,
attraverso la decisione del 12 dicembre 2001, ha ritenuto di dover comunque sia
approvare, in via preliminare, anche il piano delle zone di protezione del
previsto pozzo di captazione in oggetto, *“allo scopo di fornire al comune la
base legale per proteggere l'area in oggetto e prevenire possibili interventi
che potrebbero comprometterne la sua futura utilizzazione”*, imponendo
tuttavia al comune di verificare i limiti di tali zone dopo l'esecuzione del
pozzo (cfr. decisione cit.). Il tribunale non riesce pertanto a comprendere per
quale motivo il Consiglio di Stato, appellandosi per di più all'applicazione d'ufficio
del diritto, abbia potuto rimettere in discussione questa decisione del suo
servizio tecnico, riabilitando lo scarno, precedente parere, di segno opposto,
dell'IST, purtuttavia superato dalla decisione dipartimentale. Conforta poi
questa perplessità l'art. 29 cpv. 2 OPAc, che permette espressamente ai Cantoni
di delimitare le zone di protezione delle acque sotterranee non solo per le
captazioni esistenti ma anche per quelle previste, di cui siano già state stabilite
l'ubicazione e la quantità di prelievo.

 

                                         3.3.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere accolto
già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella
misura in cui non approva il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua
potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di
captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti
vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esperisca un'accurata
istruttoria, coinvolgendo ancora una volta i servizi specialistici consultati
(IST e dipartimento), allo scopo di determinare se le controverse zone di protezione
delle captazioni possano essere approvate in quanto soddisfacenti i requisiti
della normativa federale testé richiamata. Una volta deciso questo aspetto il
Governo dovrà nuovamente pronunciarsi, se del caso nel merito, sul gravame di PI
2 e PI 1 se del caso affrontando il merito dello stesso.

                                   4.   Il
tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

viste le norme sopraricordate,

 

**dichiara
e pronuncia:**

 

                                   1.   Il ricorso
è accolto.

§.  La risoluzione 25 gennaio 2005 (n. 307) del
Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui non approva il piano delle
zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto
concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di
Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.3..

 

                                   2.   Non si
preleva una tassa di giudizio.

 

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| 3.   Intimazione a: |  |

 

 

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| terzi implicati | 1. PI 1  2. PI 2  3. PI 3  4. PI 4  rappr. da: RA 3     **CO 1**  rappr. da: RA 2 |

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il
segretario
