# PVG 2021 6 — Carnival Village Tax Exemption Denial Upheld on Profit Motive and Asset Disposition Grounds

**Geschäftsnummer:** PVG 2021 6
**Citation:** VG GR PVG 2021 6
**Gericht / Behörde:** Verwaltungsgericht (Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG))
**Entscheiddatum:** 0000-00-00
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-gr/GR_VG_006_PVG-2021-6_0000-00-00/carnival-village-tax-exemption-denial-upheld-on-profit-motive-and-asset-disposition-ground
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2021_6_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf1f4520eae349c3bf20fedbea61fcaf4cce3491d2da602fdda14a58695aa667a01ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf1f4520eae349c3bf20fedbea61fcaf4cce3491d2da602fdda14a58695aa667a01ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2021_6
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2021-6_0000-00-00.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The denial of tax exemption for public benefit was upheld because the primary activity of the applicant, managing a carnival village which generates significant revenue from ticket and beverage sales, was deemed a profit-oriented rather than a purely public utility activity, failing the requirement that an entity's primary purpose must be altruistic and not commercial. Furthermore, the statutory provision for asset distribution upon dissolution did not satisfy the mandatory requirement of irrevocably dedicating funds to public utility purposes, independently justifying the rejection of the exemption application.

## Leitsatz / Regeste

The denial of tax exemption for public benefit was upheld because the primary activity of the applicant, managing a carnival village which generates significant revenue from ticket and beverage sales, was deemed a profit-oriented rather than a purely public utility activity, failing the requirement that an entity's primary purpose must be altruistic and not commercial. Furthermore, the statutory provision for asset distribution upon dissolution did not satisfy the mandatory requirement of irrevocably dedicating funds to public utility purposes, independently justifying the rejection of the exemption application.

## Volltext des Entscheids

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6         Esenzione fiscale per scopo pubblico o di utilità pubblica.
          – Presupposti (consid. 3.1, 3.2);
          – Analisi nel caso concreto. Ritenuto come l‘attività princi-
            pale della ricorrente sia la gestione del villaggio del car-
            nevale, che è un‘attività a scopo di lucro e non di utilità
            pubblica, è stata giustamente negata un‘esonerazione
            per utilità pubblica (consid. 3.4 e 3.6).

          Steuerbefreiung aufgrund öffentlicher oder gemeinnützi-
          ger Zwecke.
          – Voraussetzungen (E.3.1, 3.2).
          – Überprüfung im Einzelfall. Da die Haupttätigkeit der
            Beschwerdeführerin im Betrieb des Fasnachtsdorfs be-
            steht, was keine gemeinnützige, sondern eine gewin-
            norientierte Aktivität darstellt, wurde eine Steuerbefrei-
            ung aufgrund Gemeinnützigkeit zu Recht verneint (E.3.4,
            3.6).

           Considerandi:
           3.1. Giusta l‘art. 56 lett. g LIFD sono esenti dall‘imposta le
persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità
pubblica, per quanto concerne l‘utile esclusivamente e irrevocabil-
mente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma
considerati d‘interesse pubblico. L‘acquisizione e l‘amministrazio-
ne di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità
pubblica quando l‘interesse al mantenimento dell‘impresa occupa
una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e
quando non sono esercitate attività dirigenziali (v. anche art. 23
cpv. 1 lett. f LAID). Secondo l‘art. 78 cpv. 1 lett. f LIG sono esenti
dall‘assoggettamento le persone giuridiche con sede in Svizzera
che nell‘interesse cantonale o nell‘interesse comune svizzero per-
seguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamen-
te all‘utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabil-
mente a questi scopi.
           3.2. L‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica presuppo-
ne che l‘attività svolta dalla persona giuridica rientri nell‘interesse
della collettività e sia altruistica (cfr. STF 2C_162/2011 consid. 3.2).
Secondo costante giurisprudenza, a tal proposito devono essere
soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti. In primo luogo,
l‘impiego dei fondi deve essere indirizzato esclusivamente verso
l‘utilità pubblica o il bene comune. In secondo luogo, i fondi a desti-
nazione vincolata devono essere legati indissolubilmente alle fina-


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lità esenti dall‘imposta; l‘irrevocabilità dell‘impiego dei mezzi per
scopi di utilità pubblica deve essere garantita nello statuto, anche in
caso di scioglimento della persona giuridica (cfr. STF 2C_143/2013
consid. 4.2; DTF 131 II 1 consid. 3.4.2). In terzo luogo, le finalità sta-
bilite nello statuto devono essere effettivamente realizzate. Pertan-
to è necessaria una realizzazione concreta, verificabile ed effettiva
delle finalità previste. La mera dichiarazione statutaria di un‘attività
esente dall‘imposta non è sufficiente (cfr. STF 2C_147/2019 consid.
4.1, 2C_740/2018 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.1). Ai fini de-
ll‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica riveste fondamentale
importanza il perseguimento dell‘interesse generale. Un interesse
generale è di regola riconosciuto soltanto quando la cerchia dei
destinatari del sostegno è fondamentalmente aperta. Una cerchia
eccessivamente ristretta di destinatari, limitata ad es. alla cerch-
ia familiare o ai membri di un‘associazione, esclude la possibilità
di un‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica. Lo stesso vale,
se la cerchia dei destinatari è ampia secondo l‘articolo dello sta-
tuto relativo allo scopo ma di fatto, invece, è molto ristretta (cfr.
STF 2C_147/2019 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.2, 2C_592/2008
consid. 4.1). Il bene comune può essere sostenuto attraverso atti-
vità nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,
ecologici, educativi, scientifici e culturali. L‘assistenza sociale, l‘arte
e le scienze, l‘insegnamento, il sostegno dei diritti dell‘uomo, la
tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli ani-
mali nonché l‘aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione
del bene comune. L‘interesse che la comunità ritrae da una deter-
minata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante
dell‘opinione pubblica (Circolare n. 12, AFC, 1994, pag. 2 seg.; STF
2C_835/2016 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza del Tribuna-
le federale non ogni attività fornita al servizio della collettività e in
qualche modo rivolta a promuovere sotto il profilo economico o
sociale singole cerchie di popolazione rientra nell‘interesse gene-
rale. Le finalità perseguite devono essere considerate come degne
di essere sostenute dal punto di vista sociale generale (cfr. DTF 114
Ib 277 consid. 2b). Nel settore della cultura, le manifestazioni con
mero carattere di intrattenimento non sono considerate di utilità
pubblica. Ciò vale anche se esse si rivolgono a un pubblico ampio.
Per contro, un‘utilità pubblica dovrebbe essere riconosciuta a pu-
bbliche manifestazioni artistiche di associazioni per la promozio-
ne altruistica di artisti necessitanti una simile promozione. L‘utilità
pubblica viene inoltre presunta qualora siano offerte a un vasto
pubblico delle produzioni di alto valore artistico che non servono

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soltanto all‘intrattenimento del pubblico, bensì anche all‘istruzione
generale e alla promozione del benessere pubblico spirituale o, se
del caso, religioso (cfr. DTF 113 Ib 7 consid. 3). Il concetto di uti-
lità pubblica comprende, oltre all‘elemento dell‘interesse generale,
l‘elemento del disinteresse, vale a dire dell‘agire altruistico. In linea
di principio, un‘esonerazione per utilità pubblica è esclusa qualora
una persona giuridica persegua principalmente scopi di lucro o di
mutua assistenza. Nei casi in cui sussiste un‘attività lucrativa, essa
non può costituire lo scopo effettivo dell‘istituzione, bensì deve
avere mera funzione secondaria risp. ausiliaria e subordinata (cfr.
STF 2C_835/2016 consid. 2.3, 2C_251/2012 consid. 3.1.1). La nozione
di utilità pubblica secondo il diritto fiscale è molto più ristretta della
nozione di attività ideale. Chi persegue scopi ideali non dà import-
anza al conseguimento di un vantaggio valutabile in denaro. L‘agi-
re per scopi ideali non presuppone tuttavia né la promozione del
bene comune né il fatto di agire in modo disinteressato. Attività per
scopi ideali sono di utilità pubblica solo se sono soddisfatti i criteri
specifici stabiliti dal diritto fiscale (cfr. Reich, Gemeinnützigkeit als
Steuerbefreiungsgrund, in: ASA 58, pag. 476).
          3.4. Secondo l‘art. 19.2 dello Statuto della ricorrente (doc.
F ricorrente), in caso di scioglimento dell‘associazione è l‘assemb-
lea a decidere l‘impiego degli attivi. Come giustamente osservato
dalla convenuta, in base a questa disposizione non è escluso che
in caso di scioglimento il patrimonio sociale venga ripartito tra i
membri o trasferito a un‘altra persona giuridica non esente dalle
imposte. Di conseguenza, questa disposizione non soddisfa il re-
quisito secondo cui l‘irrevocabilità dell‘impiego dei fondi a scopo
di pubblica utilità deve essere prevista dallo statuto. Già per questo
motivo non è dato concedere un‘esenzione fiscale. Ma anche se lo
Statuto della ricorrente garantisse l‘irrevocabilità dell‘impiego dei
mezzi per scopi di utilità pubblica in caso di scioglimento, un‘esen-
zione fiscale andrebbe esclusa per i motivi descritti nei consideran-
di successivi.
          3.6. Giusta l‘art. 1.1 e 2.1 dello Statuto (doc. F ricorrente) la
ricorrente è una società di utilità pubblica che si prefigge di salvagu-
ardare e sviluppare le tradizioni carnevalesche del paese di B.
, nonché di organizzare manifestazioni ricreative e culturali anche
nel periodo extra-carnevalesco, di regola sul territorio di B.            .
La società non persegue scopo di lucro, ma può perseguire scopi
benefici. Secondo l‘art. 5.1 dello Statuto sono considerati soci attivi
della ricorrente tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche,
che si mettono a disposizione gratuitamente prestando almeno

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una (1) giornata di lavoro (8 ore). Qui di seguito va esaminato se la
ricorrente effettivamente non persegue scopi di lucro bensì di uti-
lità pubblica nell‘accezione giuridico-fiscale. Stando alle rispettive
voci nel conto economico della ricorrente, una gran parte dei ricavi
della ricorrente proviene dalla vendita dei biglietti di ingresso per
il Carnevale e delle consumazioni presso le buvette del villaggio
del Carnevale (v. voci n. 3001 e 3003 dei rispettivi conti economici).
Tali ricavi ammontano a CHF 229‘192.97 per l‘anno 2017/2018 (di
fronte a una cifra d‘affari della manifestazione carnevalesca di CHF
291‘994.04 e un totale dei ricavi pari a CHF 337‘816.93 [cfr. doc. 17
convenuta]), a CHF 192‘145.35 per l‘anno 2018/2019 (di fronte a una
cifra d‘affari della manifestazione carnevalesca di CHF 263‘097.45 e
un totale dei ricavi pari a CHF 307‘093.86 [cfr. doc. 18 convenuta]) e
a CHF 199‘303.39 per l‘anno 2019/2020 (di fronte a una cifra d‘affari
della manifestazione carnevalesca di CHF 269‘802.22 e un totale dei
ricavi pari a CHF 315‘411.57 [cfr. doc. 19 convenuta]). La fonte d‘int-
roito principale della ricorrente è quindi riconducibile alla gestione
del villaggio del Carnevale. Questa attività ha prevalentemente ca-
rattere di intrattenimento, considerato che il Carnevale è sì una tra-
dizione con un certo valore artistico (si pensi ad es. al corteo risp.
alle sfilate dei carri), ma è soprattutto una festa con consumazione
di cibi e bevande. In tal senso, non vi è tanto un‘offerta di produzi-
oni di alto valore artistico risp. di interesse generale ai sensi della
succitata giurisprudenza, quanto piuttosto un‘attività ricreativa con
carattere ideale. La convenuta ha perciò distinto a ragione tra ques-
ta attività in prevalenza commerciale, in cui la ricorrente riceve un
corrispettivo per le prestazioni fornite, e le altre attività, apparen-
temente di utilità pubblica, da essa svolte. La convenuta non ha
abusato del suo apprezzamento ritenendo tale attività a scopo di
lucro e senza scopo di utilità pubblica nel senso fiscale. Come visto
sopra, la gestione del villaggio del Carnevale rappresenta l‘attività
principale della ricorrente e non un‘attività ausiliare o subordina-
ta. Come concluso dalla convenuta, ritenuto come questa attività
principale sia un‘attività a scopo di lucro e non di utilità pubblica,
è irrilevante il fatto che i rispettivi ricavi da questa attività venga-
no impiegati per l‘autofinanziamento, senza qualsiasi beneficio per
l‘associazione o i suoi membri. La convenuta ha quindi giustamen-
te negato un‘esonerazione per utilità pubblica.
A 21 8                                     sentenza dell‘11 giugno 2021




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