# PVG 2021 5 — Italian Pension Taxation Jurisdiction Dispute (DTC)

**Geschäftsnummer:** PVG 2021 5
**Citation:** VG GR PVG 2021 5
**Gericht / Behörde:** Verwaltungsgericht (Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG))
**Entscheiddatum:** 2021-12-31
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-gr/GR_VG_006_PVG-2021-5_2021-12-31/italian-pension-taxation-jurisdiction-dispute-dtc
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2021_5_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976adda44ba7eef2f9da1beee41c5421008bb754a8dc5051a12ea65e55a40b6c554edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976adda44ba7eef2f9da1beee41c5421008bb754a8dc5051a12ea65e55a40b6c554edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2021_5
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2021-5_2021-12-31.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The dispute concerned whether a foreign pension received by the claimant from the Italian social security institution (INPS) was subject to Italian or Swiss taxing authority under the double taxation convention (DTC). The court reasoned that the employing entities, which were local health units (ASL) that became autonomous public bodies with regional dependence following a 1992 decree, did not qualify as "local entities" in the sense of Article 19(1) of the DTC, which applies to remunerations paid by a State or its local administrative subdivisions. Furthermore, the claimant's pension documentation identified the payment as a standard INPS pension rather than one from the former local entities' pension fund (ex-INPDAP). Consequently, the pension did not fall under the scope of Article 19 but rather under Article 18, making it taxable only in the state of residence, which was Switzerland.

## Leitsatz / Regeste

art. 18 CDI CH-I; art. 19 cpv. 1 CDI CH-I — art. 18 CDI CH-I: The pension is subject to taxation in the state of residence (Switzerland) under this article because it is not a state pension from a local entity under Art. 19. art. 19 cpv. 1 CDI CH-I: The court determined that the pension does not fall under the scope of this article because the payer was not a local entity or state body.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 18 CDI CH-I

The pension is subject to taxation in the state of residence (Switzerland) under this article because it is not a state pension from a local entity under Art. 19.

### 2. art. 19 cpv. 1 CDI CH-I

The court determined that the pension does not fall under the scope of this article because the payer was not a local entity or state body.

## Volltext des Entscheids

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5         Sovranità fiscale. Rendita estera da pensione.
          – Basi legali (consid. 4.1, 4.2).
          – Analisi nel caso concreto. La pensione versata al ricor-
            rente dall‘INPS non è da ritenersi una pensione (statale)
            proveniente da un ente locale rientrante nel campo di ap-
            plicazione dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I, bensì una pensio- ne
            INPS (privata) sottostante all‘art. 18 CDI CH-I e quindi
            all‘imposizione fiscale da parte dello stato di residenza,
            in questo caso da parte della Svizzera (consid. 4.4).

          Steuerhoheit. Ausländische Pensionsrente.
          – Gesetzliche Grundlagen (E.4.1, 4.2).
          – Überprüfung im Einzelfall. Die vom INPS dem Beschwer-
            deführer überwiesene Pension ist nicht als (staatliche),
            von einer lokalen Körperschaft stammende Pension an-
            zusehen, die in den Anwendungsbereich von Art. 19 Abs.
            1 DBA CH-I fällt, sondern eine (private) INPS-Pension, die
            vom Art. 18 DBA CH-I erfasst wird und deshalb der Be-
            steuerung durch den Ansässigkeitsstaat, in diesem Fall
            durch die Schweiz, unterliegt (E.4.4).

          Considerandi:
          4. Controverso è se la rendita estera da pensione percepita
dal ricorrente dall‘INPS sia una rendita che soggiace alla sovranità
fiscale italiana oppure a quella svizzera in base alla relativa conven-
zione per evitare le doppie imposizioni (CDI).
          4.1. Giusta l‘art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41 qui di se-
guito: CDI CH-I), fatte salve le disposizioni dell’art. 19, le pensioni e
le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato
contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili sol-
tanto in questo Stato. Secondo l‘art. 19 CDI CH-I le remunerazioni,
comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo
di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante
prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha
la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o
precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
da dove provengono dette remunerazioni.


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         4.2. Secondo la giurisprudenza, per interpretare le conven-
zioni di doppia imposizione occorre rifarsi alle regole previste dalla
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (RS
0.111). In questo ambito, la stessa indica tra l‘altro: che ogni trattato
in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede
(art. 26); che un trattato deve essere interpretato in buona fede in
base al senso comune da attribuire ai termini del trattato stesso (in-
terpretazione letterale), nel loro contesto (interpretazione sistema-
tica) ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (interpretazione
teleologica) (art. 31 cpv. 1); che, oltre al contesto (art. 31 cpv. 2), oc-
corre in particolare considerare ogni accordo ulteriore intervenuto
tra le parti circa l‘interpretazione del trattato o l‘attuazione delle
disposizioni in esso contenute (art. 31 cpv. 3 lett. a), nonché ogni
ulteriore pratica seguita nella sua applicazione, con la quale venga
accertato l‘accordo delle parti relativamente all‘interpretazione del
trattato (art. 31 cpv. 3 lett. b). Quando l‘interpretazione data giusta
l‘art. 31 della Convenzione non permette di dissipare le ambiguità
del testo o conduce a un risultato chiaramente assurdo o irragione-
vole, è infine possibile riferirsi ai lavori preparatori e alle circostan-
ze nelle quali il trattato è stato concluso (interpretazione storica)
(art. 32). In questo contesto, la giurisprudenza permette anche di
considerare elementi d‘interpretazione ulteriori e, in particolare, il
modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell‘OCSE ed
il suo commentario (STF 2C_180/2018 consid. 6.1 con riferimenti).
         4.4.1. Nello scritto del 21 maggio 2021 (doc. B5 ricorrente)
l‘Agenzia di tutela della salute (ATS) della Città Metropolitana di
Milano certifica che il ricorrente dal 1954 al 1983 sarebbe stato un
dipendente della disciolta „A.N.N.C“ (recte: ANCC [Associazione
nazionale per il controllo della combustione]). Dal 1983 egli sareb-
be stato assegnato agli Enti Sanitari confluiti nell‘ATS, presso cui
ha lavorato fino ad agosto 1997 come „Operatore Professionale Di-
rigente - Funzioni Organizzative – Personale Vigilanza Ispezione“.
Nell‘Estratto Conto Previdenziale dell‘INPS (doc. B3 ricorrente) fi-
gura che il ricorrente era dapprima dipendente di un ente (sanita-
rio), ovvero della ANCC dal 1974 al 1982; in seguito è stato impie-
gato due anni presso l‘Unità socio sanitaria locale n. 75 di Milano
(1982-1984) e dal 1984 fino al pensionamento nel 1997 ha lavorato
presso l‘Azienda USSL, Ambito territoriale n. 38. Va osservato che
l‘ATS della Città Metropolitana di Milano è stata istituita il 1. genna-
io 2016 subentrando all‘ASL. L‘Azienda USSL, Ambito territoriale n.
38 presso cui ha lavorato il ricorrente apparteneva all‘ASL. Come
descritto in Wikipedia (v. https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_sa-

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nitaria_locale; da ultimo visitato l‘8 luglio 2021) e come in parte
anche esposto dal ricorrente, attraverso la legge del 23 dicembre
1978 n. 833, i servizi sanitari divennero totalmente a carico statale
ed erano di competenza delle „Unità Sanitarie Locali“ (USL) isti-
tuite dalla stessa legge del 1978. Successivamente, col d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, le USL vennero trasformate in aziende sani-
tarie locali (ASL), dotate di autonomia e svincolate da un‘organiz-
zazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni
italiane. Le ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale; sono
aziende con personalità giuridica pubblica, dotate di autonomia
organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e
contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprendito-
riale; infatti secondo l‘art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: „in fun-
zione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie
Locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubbli-
ca e autonomia imprenditoriale“. Secondo il tenore letterale della
norma, esse avrebbero natura di enti pubblici economici; tuttavia
dall‘inizio del 1993, secondo la prevalente giurisprudenza, l‘ASL è
un organo di competenza delle regioni, che possiede una propria
soggettività giuridica con un‘autonomia che ha in seguito assun-
to anche carattere imprenditoriale (cfr. sentenza TAR Toscana del
17 settembre 2003 n. 5101). Il personale in servizio presso i dipar-
timenti di prevenzione delle ASL, come medici dirigenti, medici
veterinari dirigenti, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione
nell‘ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro che esplica funzioni di
ispezione e vigilanza, svolge attività di polizia amministrativa e, se
delegati dalle autorità competenti, di polizia giudiziaria. Da questa
descrizione in Wikipedia emerge che l‘ASL, presso cui il ricorrente
ha lavorato negli ultimi anni prima del pensionamento, non è un
ente locale nel senso di una provincia, comune o simili, quale unità
del decentramento verticale, bensì è parte della decentralizzazione
orizzontale quale unità autonoma a cui è affidato l‘adempimento
di un compito pubblico (servizio sanitario). In una sentenza del 20
aprile 2017 (VGE 100.2014.12/13 e 100.2014.17 cons. 5.6) concernen-
te l‘applicazione del CDI con la Tailandia (in concreto dell‘art. 17
seg.), nell‘interpretazione del termine „enti locali“ il Tribunale am-
ministrativo del Canton Berna ha ritenuto, sulla scorta del modello
di convenzione contro le doppie imposizioni dell‘OCSE e il suo com-
mentario, che un ente locale deve essere direttamente attribuibile
allo Stato e che in questo senso le unità a cui sono trasferiti compiti
pubblici nell‘ambito della decentralizzazione orizzontale non rien-
trano sotto questo termine (cfr. BVR 2017/2 n. 51 segg., consid. 5.2

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e 5.6 della sentenza). Queste considerazioni sono applicabile anche
al caso di specie. Di conseguenza, va ritenuto che il ricorrente non
ha lavorato per un ente locale e che la pensione pagatagli dall‘INPS
non è una pensione statale ai sensi dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I.
         4.4.2. Inoltre, stando ai riepiloghi d‘imposta relativi agli anni
2018 e il 2020 dei certificati che il ricorrente ha ricevuto dall‘INPS
(cfr. Certificazione Unica [CU] 2019 e 2021 [doc. 3 convenuta e B4
ricorrente] – per quanto intravedibile agli atti manca la CU 2020 re-
lativa all‘anno 2019), la sua pensione imponibile è dichiarata quale
pensione INPS e non „EX INPDAP“. Agli ex INPDAP appartengono,
fra gli altri, gli ex dipendenti degli Enti Locali risp. gli affiliati alla
Cassa pensione dipendenti Enti locali (CPDEL). Dopo la soppres-
sione dell‘INPDAP nel 2011 le relative funzioni sono state trasferite
all‘INPS, che quindi gestisce anche la CPDEL. Il ricorrente stesso
afferma di non aver appartenuto all‘INPDAP, ma di essere iscritto
alla CPDEL qual ex dipendente di un ente locale (v. ricorso pag. 4
in fondo). Tuttavia, dall‘Estratto Conto Previdenziale INPS (doc. B3
ricorrente) a pag. 4 si evince che la CPDEL aveva la gestione per
non definiti contributi di pensione dal 1983 al 1987. Nel periodo
esposto sull‘Estratto vi è inoltre la nota 18 („Periodo da accerta-
re“) a margine, indicante criticità sulle informazioni presenti nella
banca dati dell‘Istituto (cfr. pag. 5 dell‘Estratto). Anche per questi
motivi il ricorrente non può essere ritenuto un ex dipendente di un
ente locale ai sensi dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I.
         4.4.3. Per inciso, si noti che la sigla di identificazione del-
la pensione del ricorrente „PI“ non significa „pubblico impiego“
come sostenuto dal ricorrente nel suo reclamo del 28 dicembre
2020 (doc. 8.1), bensì „personale a rapporto d‘impiego dell‘INPS
(ex INAM, ex Cassa mutua, artigiani, commercianti, coltivatori di-
retti ecc.). Si rileva inoltre che nemmeno nei passaggi della Legge
n. 833 del 23 dicembre 1978 di Riforma Sanitaria, riportati dal ri-
corrente a pag. 2-4 del ricorso, è possibile riscontrare un‘esplicita
menzione secondo cui il datore di lavoro del ricorrente fosse un
ente locale.
         4.4.4. Va dunque ritenuto che la pensione versata al ricor-
rente dall‘INPS non sia una pensione (statale) proveniente da un
ente locale rientrante nel campo di applicazione dell‘art. 19 cpv. 1
CDI CH-I, bensì una pensione INPS (privata) sottostante all‘art. 18
CDI CH-I e quindi all‘imposizione fiscale da parte dello stato di resi-
denza, in questo caso da parte della Svizzera.
A 21 14                                   sentenza del 21 maggio 2021


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