# F.904.2026 — Asylum Seeker's Age Dispute and Dublin Transfer Upheld

**Geschäftsnummer:** F.904.2026
**Citation:** BVGE CH F.904.2026
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2026-02-11
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bvger/F.904.2026/asylum-seeker-s-age-dispute-and-dublin-transfer-upheld
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=8f3495da-40f7-48c7-ac0b-3312102544cd
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-904-2026_2026-02-11.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker claimed to be a minor upon arrival in Switzerland, but a medical examination and inconsistencies in his statements and submitted documents indicated he was likely an adult. The court upheld the migration authority's decision to not examine the asylum claim on its merits and to transfer the individual to Austria under the Dublin Regulation, finding that the medical assessment was sufficiently reliable and the applicant failed to prove his alleged minor status. The court also determined that Austria was the responsible state for examining the asylum claim, as it had agreed to the transfer and there were no systemic deficiencies or valid grounds to apply sovereignty clauses.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 63 cpv. 1 e 5 PA; Art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] — Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application. Art. 44 LAsi: Cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Austria. Art. 63 cpv. 1 e 5 PA: Cited as the basis for imposing court costs on the applicant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

### 2. Art. 44 LAsi

Cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Austria.

### 3. Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the applicant.

### 4. Art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Cited as the basis for determining the amount of court costs.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Corte VI
    F-904/2026




                                    S e n t e n z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 2 6


    Composizione                    Giudice Gregor Chatton, giudice unico,
                                    con l'approvazione del giudice Basil Cupa;
                                    cancelliere Matthew Pydar.


    Parti                           A._______, nato il (…),
                                    alias B._______, nato il (…),
                                    alias C._______, nato il (…),
                                    Afganistan,
                                    patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della
                                    Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
                                    ricorrente,

                                    contro

                                    Segreteria di Stato della migrazione SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berna,
                                    autorità inferiore.


    Oggetto                         Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
                                    Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
                                    del 27 gennaio 2026 / N (…).
                                                                        F-904/2026


Fatti:

A.
Il ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 ottobre 2025
presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di es-
sere nato il (…). Un confronto con la banca dati europea di rilevamento
delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato per la
migrazione (SEM) ha rilevato una domanda d’asilo pregressa in Austria
datata 13 ottobre 2025.

B.
Il 6 novembre 2025 il ricorrente, agendo tramite il suo patrocinatore legale,
ha inoltrato copia della sua Taskara. In data 16 novembre 2025 egli ha
recapitato inoltre una Taskara biometrica in originale insieme ad un certifi-
cato vaccinale.

C.
Il 27 novembre 2025 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione nell’am-
bito della minore età (PA-RMNA). In tale sede gli è stato concesso il diritto
di essere sentito in merito alla responsabilità delle autorità austriache per
lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento.

D.
L’ 11 dicembre 2025 il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia medica
volta a stabilirne l’età. I risultati di tale esame clinico sono stati inoltrati
all’autorità inferiore il 19 dicembre 2025.

E.
Sulla base delle dichiarazioni fatte nell’ambito della PA-RMNA, dei docu-
menti raccolti e del risultato della perizia medica la SEM ha richiesto il 22
dicembre 2025 presso le autorità austriache la ripresa in carico del ricor-
rente giusta l’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu-
sione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del
29.06.2013; di seguito: RD III). Le autorità austriache hanno rigettato que-
sta prima richiesta il 23 dicembre 2025.

F.
In seguito al rifiuto delle autorità straniere, la SEM ha domandato a queste
ultime in data 5 gennaio 2026, di riesaminare la richiesta sulla base dei


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risultati peritali, i quali sono stati allegati alla domanda. Il 12 gennaio 2026
le autorità austriache hanno accettato la richiesta.

G.
Il 7 gennaio 2026 il ricorrente ha preso posizione nell’ambito del diritto di
essere sentito in merito all’intenzione dell’autorità inferiore di modificarne i
dati sull’età nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC),
per fissarli al 1° gennaio 2007, come precedentemente annunciato il 30
dicembre 2025.

H.
Con decisione redatta in tedesco del 27 gennaio 2026 – inoltrata al ricor-
rente il 29 gennaio 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda
d’asilo del ricorrente, ne ha disposto l’allontanamento in Austria e lo ha in-
timato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso
a lasciare il Paese. L’autorità inferiore ha altresì disposto che la data di
nascita nel SIMIC fosse da stabilire al 1° gennaio 2007 con menzione del
carattere contestato.

I.
Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso redatto in italiano
presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gra-
vame del 5 febbraio 2026, domandando l’annullamento della precitata de-
cisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un
esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, i necessari com-
plementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC
sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricor-
rente. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente do-
manda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo an-
ticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso

J.
In data 6 gennaio 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercau-
telare della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.



Diritto:

1.
1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella mi-
sura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS
142.31]).


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1.2 Il ricorrente domanda l’annullamento della decisione dell’autorità infe-
riore e la rettifica dell’iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia
contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett.
b LAsi, sia contro l’iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita.
Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato se-
paratamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero
F-992/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determina-
zione della data di nascita del ricorrente – cifra 6 della decisione impugnata
– non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.

1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri re-
quisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], ter-
mine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA])
sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide
in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF).

1.4 Benché la decisione sia stata redatta in tedesco, l’istruttoria è stata
condotta prevalentemente in lingua italiana. Quest’ultima è stata anche uti-
lizzata dal patrocinatore legale del ricorrente per comunicare con la SEM.
Il ricorrente inoltre ha presentato una memoria di ricorso redatta in lingua
italiana. Pertanto, si giustifica trattare il ricorso in lingua italiana (art. 33a
cpv. 2 PA).

2.
2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale
(compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accerta-
mento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico
(art. 106 cpv. 1 LAsi).

2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere
trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di
una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con
motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

3.
3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell’obbligo inquisitorio
(art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l’autorità
inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta
minore età del ricorrente. Censure di questo tipo vanno esaminate prelimi-
narmente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della deci-
sione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II
218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1,



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per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF
2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

3.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età
spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018
VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre
soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza
delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i docu-
menti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona inte-
ressata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età
costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore
età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito,
occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei
mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni me-
diche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'in-
teressato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

3.2.1 In merito alla perizia medica svoltasi l’11 dicembre 2025, essa ha sta-
bilito che l’età minima del ricorrente corrisponderebbe a 19 anni, mentre
quella media sarebbe situata tra i 19 ed i 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 32/14).
In tal modo sarebbe stata esclusa l’età dichiarata dal ricorrente, ovvero di
16 anni, 11 mesi e 17 giorni. Secondo l’esame odontostomatologico la pro-
babilità che egli abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe
moderata, con un’età media situata a 18.3 anni di età, compresa in un in-
tervallo tra 17 e 21 anni (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p. 6/9). Dalla valutazione
sterno-clavicolare l’età ossea minima è stata stimata a 19 anni, mentre
quella media sarebbe di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni
verso l’alto, rispettivamente verso il basso (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p. 7/9).
In base ad una valutazione di tutti i parametri presi in considerazione i me-
dici responsabili della perizia hanno stabilito che il ricorrente fosse con pro-
babilità prossima alla certezza maggiorenne (cfr. SEM-atti, nr. 32/14, p.
8/9). Va precisato che solamente quando l’analisi scheletrica rispettiva-
mente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica con-
ducono entrambe ad un’età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici
non possono essere considerati attendibili per valutare l’età del ricorrente
(DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e – come si
vedrà in seguito – mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia
eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del
ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno
2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica
parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2).




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3.2.2 Allo scopo di rendere credibili le sue affermazioni, il ricorrente ha inol-
trato presso la SEM una copia della propria Taskara (SEM-atti, ID-001),
così come quella biometrica originale (SEM-atti, ID-002), oltre che le sue
tessere vaccinali (cfr. SEM-atti, 24/2 e 25/5). Per quanto riguarda la Ta-
skara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha
un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Fede-
rale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid.
4.2.2). Tuttavia, per quanto riguarda documenti di questo tipo in formato
elettronico (cosiddette e-Taskara) il Tribunale ha riconosciuto un maggior
valore probatorio, in particolare quando essa viene consegnata in originale,
per cui risulta necessaria un’attenta analisi del singolo caso (cfr. sentenza
del Tribunale D-941/2024 del 24 settembre 2024 consid. 6.3.1). Come in-
dicato dall’autorità inferiore, il ricorrente ha menzionato di avere fatto emet-
tere il suo documento presso le autorità afghane nel 2021 insieme a suo
padre, salvo per poi non sapere esattamente quanti anni prima il docu-
mento sarebbe stato effettivamente rilasciato (cfr. SEM-atti, 16/10). Inoltre,
il ricorrente non ha saputo indicare su quali basi, ad esempio un certificato
di nascita o un altro documento, tali dati fossero stati certificati dalle autorità
di suddetto Paese. Pertanto, il documento inoltrato non risulta sufficiente
per rendere credibile la minore età del ricorrente. Lo stesso vale per ana-
logia per quanto riguarda le tessere vaccinali, le quali sono considerate
secondo prassi del Tribunale, inoltre, facilmente falsificabili e/o commercia-
lizzabili (cfr. sentenza del Tribunale D-1136/2024 del 30 aprile 2024 consid.
5.5.4).

3.2.3 Vanno inoltre prese in considerazione le dichiarazioni fatte dal ricor-
rente nell’ambito della PA-RMNA. Egli non ha saputo localizzare temporal-
mente vari punti salienti della propria vita, basando il suo racconto su in-
formazioni a loro volta basate su altri dati. Certuni punti risultano vaghi e/o
eccessivamente ripetuti. In particolare, egli ha saputo dire esattamente la
sua presunta età, ma anche i mesi (16 anni e 11 mesi; cfr. SEM-atti, 16/10
p. 3). Tale dato, tuttavia, si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni del
padre e non sarebbe certificato da un documento d’identità di valore pro-
batorio sufficiente. Egli avrebbe lasciato il Paese 20 giorni dopo aver preso
la Taskara (SEM-atti 16/10, p. 3), allorquando secondo le sue dichiarazioni
avrebbe avuto 13 anni meno 5 mesi. Dopo dichiarare di avere iniziato le
scuole quando avrebbe avuto 7 anni, egli non è riuscito a spiegare in che
anno – né secondo il calendario solare, né secondo il calendario grego-
riano – ciò sarebbe avvenuto (SEM-atti 16/10, p. 4). Per una persona che
secondo le proprie dichiarazioni saprebbe leggere e scrivere, oltre che co-
noscere il calendario gregoriano (SEM-atti 16/10, p. 5) risulta poco com-
prensibile se non inspiegabile il motivo per cui non dovrebbe sapere tale


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dato. Inoltre, non ha saputo dire quanti anni avrebbe avuto, quando la sua
Taskara è stata emessa (SEM-atti 16/10, p. 6). Da tale racconto emergono
varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiara-
zioni del ricorrente credibili.

3.3 Sulla base di quanto menzionato, il ricorrente non è stato in grado di
dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. La perizia me-
dica rappresenta un chiaro indizio a favore della maggiore età del ricor-
rente, mentre le sue dichiarazioni così come i documenti forniti non risul-
tano affidabili. Le indagini condotte dall’autorità inferiore si rivelano dunque
corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b
LAsi).

4.
4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento
del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del
RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi
1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di
età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla
procedura di ripresa in carico (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, Vienna
2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente
sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché dell’Austria
per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8
gennaio 2025 consid. 3.3). Dall’esame della fattispecie è risultato tuttavia
che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del
deposito della domanda d’asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla
sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra con-
sid. 3.2 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credi-
bile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento
del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera era probabilmente mag-
giorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.

4.2 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che l’Austria ha accettato
la riammissione del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che
giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della proce-
dura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda
d’asilo. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr.
ex multis sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1),
l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono
carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le
allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di sa-
lute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate


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ad un ictus avvenuto in passato) non sussistono validi motivi per l’applica-
zione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III combinato art.
29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi
1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale
nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente
verso l’Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle
motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere
prestata adesione.

4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di
giungere a diversa conclusione. In merito ai timori espressi circa un rinvio
in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la que-
stione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo austriaco
non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE
del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-
315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni
riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid.
2.2). Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD
III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che l’Austria non sia intenzionata a riprenderlo in
carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della diret-
tiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si
tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex mul-
tis: sentenza del Tribunale F-3813/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.2.3).
Pertanto, è da escludere che le autorità austriache incorrano in una viola-
zione del divieto di non-refoulement. Infine, il ricorrente non è affetto da
patologie di una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasfe-
rimento in Germania giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea
per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016,
Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata
nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Ca-
mera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

5.
Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare
(art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza de-
cade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronun-
ciata il 6 febbraio 2026.




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6.
Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore-
vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.

7.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(Dispositivo alla pagina seguente)




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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:

1.
Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene
disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-904/2026) e viene con-
dotto con il numero di procedimento F-992/2026.

2.
Il ricorso F-904/2026 è respinto.

3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’auto-
rità cantonale competente.




Il giudice unico:                         Il cancelliere:




Gregor Chatton                            Matthew Pydar




Data di spedizione:




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