# F.957.2020 — Entry Ban for Asylum Refusals Upheld

**Geschäftsnummer:** F.957.2020
**Citation:** BVGE CH F.957.2020
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2021-04-21
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/9374cd80d26c9cf4f2b084a653e3de536ae57c88/entry-ban-for-asylum-refusals-upheld
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=2481C2CB3C52D818D1CEC3AD4AB295A0?decisionId=ab0290cd-68fc-46de-90e0-96d470f0fc76
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-957-2020_2021-04-21.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld a three-year entry ban imposed by the State Secretariat for Migration on individuals who refused to leave Switzerland after their asylum claims were rejected. The court reasoned that the individuals’ continued illegal stay constituted a violation of foreigner law and endangered public order and security, thus justifying the entry ban. While acknowledging procedural shortcomings by the immigration authority in not conducting a preliminary hearing or properly notifying the individuals, the court found these did not warrant annulling the ban itself, though they influenced the decision on court costs.

## Leitsatz / Regeste

Art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI; Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI; Art. 67 cpv. 3 1a frase LStrI; Art. 67 cpv. 5 LStrI — Art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI: Applied to justify the entry ban for failing to leave Switzerland within the given deadline after the asylum applications were definitively rejected. Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI: Applied to justify the entry ban on the grounds that the individuals violated or endangered public order and safety. Art. 67 cpv. 3 1a frase LStrI: Applied to determine that an entry ban of up to five years was justified.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI

Applied to justify the entry ban for failing to leave Switzerland within the given deadline after the asylum applications were definitively rejected.

### 2. Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI

Applied to justify the entry ban on the grounds that the individuals violated or endangered public order and safety.

### 3. Art. 67 cpv. 3 1a frase LStrI

Applied to determine that an entry ban of up to five years was justified.

### 4. Art. 67 cpv. 5 LStrI

Referred to for the possibility of waiving or suspending an entry ban for humanitarian reasons or other serious grounds, and to consider proportionality.

### 5. Art. 96 cpv. 1 LStrI

Referred to in conjunction with Art. 67 cpv. 5 LStrI for fixing the duration of the entry ban based on the proportionality principle and the applicants' personal situation.

### 6. Art. 48 cpv. 1 PA

Cited to establish the standing of the applicants to appeal.

### 7. Art. 50 cpv. 1 PA

Cited to establish the timeliness of the appeal.

### 8. Art. 52 cpv. 1 PA

Cited to establish the formal requirements for the appeal.

### 9. Art. 63 cpv. 4 PA

Cited in relation to the payment of legal costs.

### 10. Art. 64 cpv. 1 PA

Cited for the non-assignment of reimbursement of expenses due to the negative outcome of the appeals.

### 11. Art. 31 LTAF

Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

### 12. Art. 33 lett. d LTAF

Cited to confirm the SEM as an authority whose decisions are subject to appeal.

### 13. Art. 83 lett. c cifra 1 LTF

Cited to establish the finality of the court's decision.

### 14. Art. 66 al. 1 LTF

Implied in the context of costs, though not explicitly cited in the dispositive for cost orders.

### 15. Art. 108 al. 1 lett. a LTF

Not cited in the dispositive.

### 16. Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in relation to costs.

### 17. Art. 64 LTF

Cited in relation to legal aid.

### 18. Art. 292 CP

Cited as an example of disobedience to a final authority decision.

### 19. Art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI

Cited for potential penal implications of violating stay regulations.

### 20. Art. 30 PA

Cited regarding the lack of prior hearing by the SEM before adopting the entry ban.

### 21. Art. 30 cpv. 2 lett. d/e PA

Cited in relation to the SEM's obligation to inform about the entry ban.

### 22. Art. 1 cpv. 1 TS-TAF

Cited for the components of court costs.

### 23. Art. 2 cpv. 1 TS-TAF

Cited for the calculation of court fees.

### 24. Art. 63 cpv. 1 PA

Cited regarding the allocation of court costs.

### 25. Art. 63 cpv. 4bis PA

Cited for the calculation of court fees.

### 26. Art. 7 cpv. 3 TS-TAF

Cited for the fact that the SEM is not entitled to reimbursement of costs.

### 27. Art. 8 § 1 CEDU

Referred to regarding the right to respect for private and family life, but found not to alter the duration of the entry ban.

### 28. Art. 8 § 2 CEDU

Referred to as a basis for state interference with private and family life for public security and crime prevention.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Corte VI
    F-957/2020, F-960/2020




                                    Sentenza del 21 aprile 2021


    Composizione                    Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
                                    Gregor Chatton, Claudia Cotting-Schalch,
                                    cancelliere Dario Quirici.


    Parti                           1. A._______,
                                    2. B._______,
                                    entrambi patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
                                    Studio Legale Iglio Rezzonico,
                                    Via Dufour 1, casella postale 6319,
                                    6901 Lugano,
                                    ricorrenti,

                                    contro

                                    Segreteria di Stato della migrazione SEM,
                                    Quellenweg 6,
                                    3003 Berna,
                                    autorità inferiore.


    Oggetto                         Divieto d'entrata.
                                                                F-957/2020, F-960/2020


Fatti:

A.
Il 30 giugno 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto
le domande d’asilo presentate dai cittadini ucraini, con ultimo domicilio a
…, una città nella regione di Donetsk al confine est con la Russia, entrati
in Svizzera il 15 gennaio 2015, A._______, nato il … 1973, affetto da
diabete di tipo 1, sua moglie B._______, nata il … 1974, e il loro figlio
C._______, nato il … 1999 (i ricorrenti), ordinando contemporaneamente il
loro allontanamento dalla Svizzera e la sua esecuzione.

B.
Il 12 aprile 2019, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha rigettato le impugnative dei ricorrenti contro le decisioni
della SEM (cfr. la sentenza TAF D-4238/2017).

Facendo seguito alla sentenza in questione, la SEM ha prefisso ai ricorrenti
il termine del 4 luglio 2019 per lasciare la Svizzera.

C.
Il 1° luglio 2019, i ricorrenti, rappresentati dalla loro legale, hanno dichiarato
al Servizio Rimpatri e Stranieri della Polizia cantonale ticinese (PC) di non
essere “assolutamente” disposti a rientrare nell’Ucraina, manifestando
l’intenzione di voler rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
(CorteEDU) a Strasburgo.

D.
Il 9 luglio 2019, la SEM ha presentato una domanda di riammissione dei
ricorrenti all’Ambasciata dell’Ucraina a Berna (AUB), che l’ha accolta.

Il 22 luglio successivo, la SEM ha chiesto all’AUB di rilasciare con urgenza
dei documenti di viaggio per i ricorrenti, ciò che è avvenuto senza ritardo.

Il 20 agosto 2019, la PC ha comunicato ai ricorrenti che il loro rimpatrio
nell’Ucraina era fissato per l’indomani con un volo da Zurigo. I ricorrenti
hanno dichiarato di rifiutare “categoricamente” tale misura, annunciando di
voler adire la CorteEDU.

Il previsto volo è stato annullato.

E.
Il 14 ottobre 2019, la SEM ha avvisato l’AUB di avere riservato un biglietto
d’aereo a nome dei ricorrenti per il loro rimpatrio coatto nell’Ucraina,


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previsto da Zurigo, con scorta di sicurezza e scorta medica, il 24 ottobre
susseguente.

F.
Il 22 ottobre 2019, la PC ha fermato i ricorrenti in vista del loro rimpatrio
(decisione di ordine di fermo).

G.
Il 23 ottobre 2019, i ricorrenti hanno informato la SEM di avere depositato
un’istanza all’Alto Commissariato per i diritti umani (UNHCHR) a Ginevra,
e ciò allo scopo di impedire il loro rimpatrio.

Lo stesso giorno, per fax, la SEM ha inoltrato alla legale dei ricorrenti una
decisione incidentale, in tedesco (“Zwischenverfügung”), impugnabile
davanti a questo Tribunale nel termine di dieci giorni dalla sua notifica, che
accertava che la procedura pendente presso l’UNHCHR non sospendeva
l’esecuzione del loro allontanamento (“Der Vollzug der Wegweisung wird
nicht ausgesetzt”).

Il 24 ottobre 2019, la SEM ha notificato per posta la decisione incidentale
alla legale dei ricorrenti.

La decisione incidentale è cresciuta in giudicato incontestata.

H.
Il 24 ottobre 2019, scarcerati dal fermo su ordine della PC, i ricorrenti sono
stati rimpatriati nell’Ucraina.

I.
Il 25 ottobre 2019, senza sentirli preliminarmente, la SEM ha adottato nei
confronti dei ricorrenti dei divieti d’entrata di tre anni in Svizzera e nel
Liechtenstein, validi da subito (25.10.2019 – 24.10.2022), con
segnalazione nel sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II), e ciò per non avere lasciato la Svizzera entro il
termine impartito loro dopo il respingimento definitivo delle loro domande
d’asilo mediante sentenza di questo Tribunale. La SEM non ha notificato i
divieti d’entrata ai ricorrenti.

J.
Il 27 dicembre 2019, le autorità doganali lituane hanno informato i ricorrenti
che un divieto d’entrata nei loro confronti era stato segnalato dalla SEM nel
SIS II.



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K.
Il 16 gennaio 2020, su richiesta della legale dei ricorrenti, la SEM le ha
notificato il divieto d’entrata, da lei ricevuto il 20 gennaio successivo.

L.
Il 19 febbraio 2020, sempre rappresentati dalla loro legale, i ricorrenti
hanno adito questo Tribunale, chiedendo, in via cautelare, la restituzione
dell’effetto sospensivo ai ricorsi, e, nel merito, l’annullamento dei divieti
d’entrata, alternativamente il loro mantenimento con la cancellazione della
loro segnalazione nel SIS II, oppure la loro riduzione ad un anno, ed hanno
trasmesso un rapporto della dott.ssa D._______, specialista in
endocrinologia e diabetologia, del 16 maggio 2019, facente stato della
necessità per A._______ di utilizzare medicamenti recenti e validi nella
cura del suo diabete di tipo 1.

M.
Il 5 marzo 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
congiunto le procedure F-957/2020, F-960/2020 nonché F-963/2020, e
respinto le domande di restituzione dell’effetto sospensivo, invitando nel
contempo i ricorrenti a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 1'000.– entro il 20 aprile successivo, ciò che è avvenuto
puntualmente.

N.
Il 5 maggio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al
ricorso, chiedendone il rigetto con la conferma delle decisioni impugnati, a
cui ha rinviato per il resto.

O.
Il 3 settembre 2020, come richiesti da questo Tribunale, i ricorrenti hanno
replicato, limitandosi a riaffermare le loro conclusioni sul piano sostanziale.

P.
Il 31 marzo 2021, questo Tribunale ha stralciato dal ruolo la procedura
F-963/2020 relativa a C._______, dopo l’annullamento da parte della SEM
del divieto d’entrata adottato nei suoi confronti in seguito al suo matrimonio
con una cittadina svizzera, restituendogli fr. 334.– (un terzo dell’anticipo
spese) e attribuendogli un’indennità per spese ripetibili di
fr. 400.–.




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Diritto:

1.

1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati
all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e i divieti d’entrata
del 25 ottobre 2019, che non rientrano peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituiscono delle decisioni ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare i presenti ricorsi. Dato che la procedura
verte su decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l’entrata in
Svizzera di persone non cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale
federale, ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve
essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).

In concreto, i ricorrenti, che sono i destinatari delle decisioni impugnate,
hanno presentato i loro ricorsi tempestivamente e nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle
presunte spese processuali. Ne discende che i ricorsi sono ammissibili e
nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha
un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto
o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di


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principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione
fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che
implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti
intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti “nova” (cfr. BENJAMIN
SCHINDLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019
del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii).

Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), salvo che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”)
o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1
a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in:
Auer/Müller/Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è
invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA:
principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3.
I presenti litigi vertono sulle decisioni del 25 ottobre 2019, con cui la SEM
ha adottato dei divieti d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni
(25.10.2019 – 24.10.2022), segnalandoli nel SIS II, nei confronti dei
ricorrenti, i quali ne contestano sia la fondatezza che la segnalazione nel
SIS II.

A scanso di equivoci occorre puntualizzare che le cause non concernono
invece l’allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (cfr. consid. C a I), la
cui esecuzione è stata reputata possibile, ammissibile e ragionevolmente
esigibile da questo Tribunale mediante sentenza definitiva (cfr. la sentenza
TAF D-4238/2017 del 12 aprile 2019 consid. 8).

4.

4.1 In generale, la procedura relativa all’entrata in Svizzera e alla partenza
dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 (LStr, RU 2007 5437), ridenominata legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione con effetto dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20),
nonché dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del
24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), pure modificata con effetto dal 1°
gennaio 2019 (in particolare, l’art. 80 OASA [violazione della sicurezza e
dell’ordine pubblici] è stato abrogato [RU 2018 3173]), e dall’ordinanza




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concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS
142.204).

Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo
2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura
in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl, all’OASA e
all’OEV (cfr. artt. 2 cpv. 4 LStrl, 1 cpv. 1 OASA, 1 cpv. 2 OEV e 2 AAS; cfr.
anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Si osservi
che, dal giugno 2017, i cittadini dell’Ucraina, sono, a condizione che siano
provvisti di un passaporto biometrico, “esenti dall’obbligo del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per
soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo
di 180 giorni” (cfr. l’allegato II del regolamento UE 2018/1806 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [Gazzetta
ufficiale/GU L 303/39 del 28 novembre 2018], in vigore dal 18 dicembre
2018, che ha abrogato il regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001, più volte emendato, adottante l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo [GU L 81/1 del 21 marzo 2001]).

4.2 La SEM vieta l’entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se egli
non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (art. 67 cpv. 1 lett. b
LStrI). La SEM può, per motivi umanitari o per altri motivi gravi, rinunciare
eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo
definitivamente o temporaneamente; a tale proposito occorre considerare
segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la
protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della
sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi
privati dell’interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI).

Importa sottolineare che l’art. 67 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 LStrI è il risultato del
recepimento della Svizzera della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio [GU
L 348/98]), il cui art. 11 § 1 prevede che “le decisioni di rimpatrio sono
corredate di un divieto d’ingresso: a) qualora non sia stato concesso un
periodo per la partenza volontaria, oppure b) qualora non sia stato
ottemperato all’obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio
possono essere corredate di un divieto d’entrata”, mentre il § 5 afferma che




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“in casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari
dall’emettere, revocare o sospendere un divieto d’ingresso”.

In altre parole, nel caso di stranieri allontanati, la pronuncia di un divieto
d’entrata non può essere che difficilmente elusa, salvo che sussistano
motivi umanitari o altri gravi motivi. In questo senso, il potere decisionale
della SEM (“Entschliessungsermessen”) è fortemente ridotto (cfr. la
sentenza TAF F-458/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 con i
riferimenti).

D’altro canto, la SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha
violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o
all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI).

4.3 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002
concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha
sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto
sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine
pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza
dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424).

Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428).

4.4 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
3 LStrI).

Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta
dal recepimento dell’art. 11 § 2 della direttiva sul rimpatrio, il quale prevede



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che “la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente
conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di
norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino
di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale” (cfr. la nota a piè di pagina
dell’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3).

4.5 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’Accordo tra la
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681),
e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE),
il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata
fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo
non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per
potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei
confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi
della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una
minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri,
ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli
stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore
a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr.
DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione
dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino
in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato”
(“menace caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello
II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).

Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce
l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere
esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67
LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction
d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA
7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico
in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la
salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di
criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (terrorismo,
tratta di esseri umani, traffico di droga e criminalità organizzata), oppure
del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro
eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr.
DTF 139 II 121 consid. 6.3).


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5.

5.1 In concreto, i ricorrenti, cittadini dell’Ucraina, sono giunti in Svizzera il
15 gennaio 2015 per depositare una domanda d’asilo, la quale è stata
respinta da questo Tribunale con sentenza definitiva emanata il 12 aprile
2019. Essi si sono tuttavia rifiutati di partire dalla Svizzera il 4 luglio 2019,
ossia entro il termine che la SEM aveva loro fissato per eseguire la
sentenza in questione, ciò che ha condotto al loro allontanamento coatto il
24 ottobre 2019 (cfr. consid. A, B e H). Questo significa che, già a decorrere
dall’emanazione della sentenza del 12 luglio 2019, e, a maggior ragione,
quando la SEM ha emesso il divieto d’entrata contestato il 25 ottobre 2019,
i ricorrenti erano degli stranieri allontanati ai sensi dell’art. 67 cpv. 1
lett. b LStrI.

Ne discende che la SEM doveva, fatti salvi motivi umanitari o altri gravi
motivi, pronunciare nei confronti dei ricorrenti un divieto d’entrata (cfr.
consid. 4.2).

5.2 D’altra parte, rifiutandosi di partire entro il termine stabilito dalla SEM
per eseguire la sentenza TAF del 12 aprile 2019, i ricorrenti hanno, di
propria volontà, prolungato illegalmente il loro soggiorno in Svizzera e, di
riflesso, nello spazio Schengen. In questa maniera essi hanno, da un lato,
disobbedito ad una decisione definitiva dell’autorità (cfr., a titolo indicativo,
l’art. 292 del Codice penale [CP, RS 311.0]), e, dall’altro lato, infranto le
disposizioni della LStrI e della normativa Schengen sulla permanenza in
Svizzera degli stranieri, ciò che ha (può avere) delle implicazioni penali (cfr.
l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI e DTF 143 IV 249 consid. 1.9).

Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, segnatamente il soggiorno
illegale in Svizzera rappresenta una violazione grave del diritto degli
stranieri (cfr., tra le altre, la sentenza TAF F-1438/2019 del 16 settembre
2020 consid. 7.2 con i riferimenti). Pertanto, anche nell’ottica della difesa
dell’ordine e della sicurezza pubblici, si deve riconoscere che i ricorrenti
costituivano, nell’ottobre 2019, un pericolo per la Svizzera (e gli altri Stati
dello spazio Schengen), con la conseguenza che l’adozione di un divieto
d’entrata non superiore a cinque anni era giustificata in applicazione degli
artt. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 1a frase LStrI (cfr. consid. 4.3 a 4.5).

5.3 Tuttavia bisogna ancora esaminare se vi fossero motivi umanitari o altri
motivi gravi che avrebbero dovuto indurre la SEM ad astenersi dal
pronunciare un divieto d’entrata nei confronti dei ricorrenti (cfr. consid. 4.2).
In proposito, alla luce delle informazioni disponibili, entrano in linea di



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conto, essenzialmente, la situazione di sicurezza nella regione di Donetsk
e lo stato di salute di A._______, cosicché è giudizioso riferirsi e rinviare
alla relativa analisi dettagliata effettuata nella sentenza TAF
D-4238/2017, in particolare ai considerandi 5.3, 5.4 e 8.3 passim. In effetti,
considerata la vicinanza nel tempo della sentenza in questione, emanata il
12 aprile 2019, e del divieto d’entrata, emesso il 25 ottobre 2019, non si
ravvisano ragioni per credere che la SEM non avrebbe dovuto pronunciare
questo provvedimento in considerazione di motivi umanitari o di altri motivi
gravi. In questo rispetto, anche il rapporto della dott.ssa D._______, del 16
maggio 2019 (cfr. consid. L), di poco posteriore alla sentenza in questione,
non è suscettibile di mutare l’apprezzamento della fattispecie.

Di conseguenza, si deve escludere che la SEM avrebbe dovuto rinunciare
ad emanare un divieto d’entrata nei confronti dei ricorrenti, o sospenderlo,
per motivi umanitari o altri motivi gravi.

6.
Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata
del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso,
tenendo conto della situazione personale dei ricorrenti (cfr. artt. 67 cpv. 5 e
96 cpv. 1 LStrI), se del caso anche sotto il profilo del loro diritto al rispetto
della loro vita privata e familiare (art. 8 § 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo [CEDU, RS 0.101]).

6.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione
federale/Cost., RS 101). Da un punto di vista analitico, il principio della
proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la
proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone
che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse
pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda
che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui
diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola
della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla
ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse
privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle
circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

6.2 A proposito dell’art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non
garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145
consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua


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protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle
relazioni sociali sviluppate nell’ambito di attività professionali e commerciali
di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c.
Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz
c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale
federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si
richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere
una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua
famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr.,
tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera, n.
24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti,
segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli
minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un
particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid.
2).

Nondimeno, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio
del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza
è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza
pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica.

6.3 In concreto, come esposto al consid. 5.1, i ricorrenti hanno infranto, di
propria volontà e, si può quasi dire, con ostinazione, la LStrI e la normativa
Schengen, per cui un divieto d’entrata di tre anni soddisfa, in linea di
massima, le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua
idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa
dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri. E ciò vale tanto più che, in
relazione all’art. 8 § 1 CEDU, i ricorrenti non hanno, e nemmeno fanno
valere, interessi particolari da tutelare, né sul piano della loro vita privata,
né sul piano della loro vita familiare, dimodoché non possono ricavare nulla
da questa norma convenzionale riguardo ad un’eventuale riduzione della
durata del divieto d’entrata. Si aggiunga che, alla luce della giurisprudenza,
il fatto che il figlio dei ricorrenti risieda ora in Svizzera con sua moglie (cfr.
consid. P) non cambia nulla nell’ottica della protezione della vita familiare
ai sensi dell’art. 8 § 1 CEDU.

6.4 Così, sulla scorta di quanto precede, la ponderazione dell’interesse
pubblico della Svizzera e degli altri Stati membri dello spazio Schengen, di
cui la Svizzera funge da garante (“Sachwalter”; cfr. DTAF 2001/48 consid.
6.1), a tenere lontano dal loro territorio i ricorrenti, e gli interessi privati di
quest’ultimi, qualunque essi siano, a poter entrare nello spazio Schengen


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conformemente alla normativa applicabile (cfr. consid. 4.1), permette di
concludere che la durata del divieto d’entrata di tre anni è proporzionata.

Quanto alla durata della segnalazione nel SIS II, benché essa non debba
necessariamente corrispondere a quella del divieto d’entrata, ma possa
essere inferiore (cfr. le sentenze TAF F-465/2017 del 12 marzo 2019
consid. 8.3 [DTAF 2019 VII/2], e, per analogia, F-5520/2015 del 19 luglio
2016 consid. 7), gli argomenti formulati in precedenza depongono pure a
favore di una durata di tre anni.

7.
In conclusione, si deve concludere che le decisioni impugnate (divieti
d’entrata di tre anni con segnalazione nel SIS II) sono conformi al diritto
federale, compresa la normativa Schengen, per cui esse vanno confermate
e i ricorsi respinti.

8.
Rimane ancora da rivolgere l’attenzione al fatto che la SEM non ha
proceduto ad alcuna audizione preliminare dei ricorrenti prima di adottare
il divieto d’entrata (cfr. art. 30 PA), che non ha loro nemmeno notificato.

Riguardo all’audizione preliminare, la SEM ha organizzato tutti i preparativi
per il rimpatrio dei ricorrenti nell’Ucraina, in esecuzione della sentenza TAF
D-4238/2017, fino a ricorrere alla coazione (cfr. consid. B a H), ben
sapendo che avrebbe dovuto emanare nei loro confronti, in quanto stranieri
allontanati che ancora si trovavano in Svizzera, un divieto d’entrata in
applicazione dell’art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI (cfr. consid. 4.2). Questo significa
che la SEM avrebbe potuto e dovuto informare preliminarmente i ricorrenti
su questo aspetto della loro vicenda, considerato che disponeva del tempo
necessario e che un divieto d’entrata non è una misura d’esecuzione (cfr.
art. 30 cpv. 2 lett. d/e PA a contrario).

In relazione alla non notifica del divieto d’entrata, si deve rilevare che la
SEM conosceva l’indirizzo dei ricorrenti nell’Ucraina, fornitole dall’AUB (cfr.
consid. D), ossia “…”.

Stando così le cose, nonostante l’esito negativo dei ricorsi, è equo tenere
conto di queste circostanze nel fissare le spese processuali qui di seguito
(cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-5799/2019 dell’8 febbraio 2021
consid. 3.3 e 9 con i riferimenti).

9.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte

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soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).

In concreto, alla luce di quanto esposto al consid. 8, questo Tribunale
rinuncia a prelevare spese processuali, per cui il resto dell’anticipo di fr.
1'000.–, di cui fr. 334.– sono già stati rimborsati al figlio dei ricorrenti, ossia
fr. 666.–, è restituito a quest’ultimi (1'000 – 334 [cfr. consid. M e P]).

Dato l’esito negativo dei ricorsi, non si attribuiscono indennità per spese
ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in
quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF).




(dispositivo alla pagina seguente)




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Per questi        motivi,     il   Tribunale   amministrativo       federale
pronuncia:

1.
I ricorsi sono respinti.

2.
Non si prelevano spese processuali e il resto dell’anticipo di fr. 1'000.–,
ossia fr. 666.–, è restituito ai ricorrenti.

3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.
Comunicazione:

–   ai ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il
    pagamento”);
–   alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC …; N …).



Il presidente del collegio:               Il cancelliere:




Daniele Cattaneo                          Dario Quirici




Data di spedizione:




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