# F.984.2020 — Entry Ban Upheld for Undocumented Caregiver

**Geschäftsnummer:** F.984.2020
**Citation:** BVGE CH F.984.2020
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2022-03-14
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/3334214400bbd692f549bd213b84a4cece5c2c63/entry-ban-upheld-for-undocumented-caregiver
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=6b12291b-cd7d-4c0c-9007-28736e8a373b
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-984-2020_2022-03-14.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A person entered Switzerland stating they were entering to work but did not have a work permit, though they were aware one was needed. They admitted to working as a caregiver for almost a year without a permit, aware of the requirement. The court upheld the three-year entry ban, reasoning that working without a permit, even if not a grave threat, constitutes a violation of foreign national law and a danger to public order and security, and the ban's duration was proportionate to the offense and the individual's limited ties to Switzerland.

## Leitsatz / Regeste

Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI; Art. 67 cpv. 3 LStrI; Art. 96 cpv. 1 LStrI; Art. 49 lett. a PA — Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI: Cited as the legal basis for the SEM to prohibit entry into Switzerland for having violated or endangering public order and safety. Art. 67 cpv. 3 LStrI: Cited to establish the maximum duration of an entry ban and the conditions for extending it beyond five years. Art. 96 cpv. 1 LStrI: Cited in relation to the SEM's discretionary power, requiring consideration of public interests and the foreigner's personal situation and integration level.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI

Cited as the legal basis for the SEM to prohibit entry into Switzerland for having violated or endangering public order and safety.

### 2. Art. 67 cpv. 3 LStrI

Cited to establish the maximum duration of an entry ban and the conditions for extending it beyond five years.

### 3. Art. 96 cpv. 1 LStrI

Cited in relation to the SEM's discretionary power, requiring consideration of public interests and the foreigner's personal situation and integration level.

### 4. Art. 49 lett. a PA

Cited as the basis for the court to review the SEM's decision regarding the exercise of its discretionary power.

### 5. Art. 63 cpv. 1 PA

Cited as the general rule for allocating court costs to the losing party.

### 6. Art. 64 cpv. 1 PA

Cited as the basis for not awarding compensation for recoverable expenses to the losing party.

### 7. Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is not cited in the provided text. The court mentions that the decision is not appealable to the Federal Tribunal based on Art. 83 lett. c cifra 1 LTF, but Art. 108 LTF is not referenced in the dispositive orders.

### 8. Art. 66 al. 1 LTF

This article is not cited in the provided text.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Corte VI
    F-984/2020




                                    Sentenza del 14 marzo 2022


    Composizione                    Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
                                    Regula Schenker Senn, Gregor Chatton,
                                    cancelliere Dario Quirici.


    Parti                           A._______,
                                    patrocinato dall'avv. Luca Cattaneo,
                                    Studio legale Barchi Nicoli,
                                    Via S. Balestra 17,
                                    casella postale 5269,
                                    6901 Lugano,
                                    ricorrente,

                                    contro

                                    Segreteria di Stato della migrazione SEM,
                                    Quellenweg 6,
                                    3003 Berna,
                                    autorità inferiore.


    Oggetto                         Divieto d'entrata.
                                                                        F-984/2020


Fatti:

A.
A._______ (il ricorrente) è un cittadino della … nato il … 1966, celibe con
prole, residente a … e titolare di un permesso di soggiorno italiano di
validità illimitata ottenuto nel gennaio 2012, che esercita la professione di
badante.

B.
Il 6 dicembre 2019, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha
fermato il ricorrente, al volante di un’autovettura con targhe italiane, per un
controllo al valico di frontiera a Gandria. Dopo aver affermato all’AFD di
entrare in Svizzera “perché svolgo un’attività lucrativa”, ma di non disporre
di un permesso di lavoro, pur essendo “al corrente che serve un permesso
di lavoro”, l’AFD ha proceduto al suo interrogatorio “in qualità di imputato”
nell’ambito di un “procedimento penale per titolo di esercizio senza
permesso di un’attività lucrativa in Svizzera”, rendendolo attento, in
particolare, di essere “stato arrestato provvisoriamente […]”, che “entro 24
ore […], verrà tradotto al Ministero pubblico o rilasciato”, e di avere la
facoltà “di non rispondere e di non collaborare” nonché “[…] di designare a
sue spese un avvocato di fiducia […]”. Il ricorrente ha confermato all’AFD
di non necessitare né di un traduttore né di un interprete, precisando che
“parlo e comprendo perfettamente l’italiano”.

Nel corso dell’interrogatorio il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato a
Lugano, da gennaio 2019, come badante di un anziano cittadino italiano,
suo amico, dal lunedì mattina al venerdì sera, dormendo in una camera a
sua disposizione presso il domicilio della persona in questione. Egli ha
inoltre precisato di non avere formalizzato il rapporto di lavoro mediante un
contratto scritto, e di avere percepito un salario approssimativo di EUR
800.– al mese.

Informatolo che sarebbe stato “denunciato al Ministero pubblico per il reato
di esercizio senza permesso di un’attività lucrativa in Svizzera”, l’AFD ha
“rilasciato” il ricorrente, pronunciando nei suoi confronti una decisione di
allontanamento dalla Svizzera, munita dei rimedi giuridici.

C.
Il 10 dicembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha
adottato nei riguardi del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel
Liechtenstein, immediatamente esecutorio e valido fino al 9 dicembre 2022
(tre anni), e ciò per aver “infranto la legislazione sugli stranieri” ed “esposto
a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici”.

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D.
Il 12 dicembre 2019, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha
impugnato la decisione dell’AFD, chiedendone l’annullamento, davanti al
Consiglio di Stato (CS), il quale ha respinto il gravame 12 febbraio 2020.

E.
Il 17 gennaio 2020, il Ministero pubblico (MP) ha emanato un decreto
d’accusa contro il ricorrente per aver esercitato un’attività lucrativa senza
autorizzazione, a Lugano, da gennaio al 6 dicembre 2019, infliggendogli
una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere, la cui esecuzione è stata
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, con
iscrizione nel casellario giudiziale.

Il 27 gennaio 2020, per mezzo del suo legale, il ricorrente ha formulato
opposizione al decreto d’accusa, riservandosi di “chiedere in un secondo
momento l’accesso agli atti, rispettivamente di motivare la propria
opposizione”. In base agli atti disponibili non si conosce l’esito di questa
procedura.

F.
Il 18 febbraio 2020, sempre rappresentato dal suo legale, il ricorrente si è
rivolto al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), domandando che la
decisione del CS sia annullata. Allo stato attuale dell’incarto la procedura
in questione risulta essere tuttora pendente.

G.
Il 20 febbraio 2020, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha adito il
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione
dell’effetto sospensivo al ricorso tolto dalla SEM, che il divieto d’entrata sia
invalidato oppure che la sua durata sia ridotta ad un anno al massimo.
All’impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a P, che saranno
vagliati, nella misura del necessario, in prosieguo.

In sunto, tra le altre cose, il ricorrente sostiene che, quando è stato
controllato al valico di frontiera a Gandria, “si è legittimato […] con un valido
titolo di viaggio e di soggiorno in uno Stato UE/AELS”, per cui l’AFD non
poteva concludere “in alcun modo” che egli “stesse entrando in Svizzera
per lavorare”, tanto più che la detta autorità non era “stata autorizzata ad
avviare un procedimento penale nei [suoi] confronti”, e che, perciò, il
verbale d’interrogatorio “non può essere utilizzato ai fini del giudizio, né
dall’AFD per ordinare l’allontanamento […], né dalla SEM” (ricorso, §§ 10
e 11).



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H.
Il 13 marzo 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame,
invitando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 1'000.– entro il 27 aprile seguente, ciò che è avvenuto
puntualmente.

I.
Il 26 maggio 2020, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha
risposto al ricorso, proponendo di respingerlo e di confermare la decisione
impugnata. In particolare, la SEM sostiene che i fatti documentati dall’AFD,
che riposano sulle dichiarazioni del ricorrente, sono chiari ed hanno indotto
il MP a condannarlo ad una pena pecuniaria. La SEM ha trasmesso copie
degli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano del ricorrente, del
maggio 2020, entrambi privi di iscrizioni.

J.
Il 10 settembre 2020, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato,
rilevando che egli è incensurato sia in Svizzera che in Italia, che egli lavora
come badante in Italia, a …, e che né la decisione dell’AFD né il decreto
d’accusa del MP “sono cresciuti in giudicato, sono entrambi stati contestati”
(replica, §§ 1 e 4), per cui riafferma le proprie conclusioni. Alla replica il
ricorrente ha allegato una copia della sua opposizione al decreto d’accusa
del MP (doc. Q).

K.
Il 13 gennaio 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha duplicato,
mettendo in risalto il fatto che il ricorrente è stato sentito dall’AFD, che l’ha
poi denunciato al MP, rilasciato ed allontanato in Italia, ed ha precisato che
“le contestazioni sul modo di procedere dell’AFD esulano dal nostro campo
di competenza”, sulle quali “si pronuncerà, se del caso” il TRAM. La SEM
riconferma quindi la sua richiesta di respingere il ricorso e confermare la
decisione impugnata.

L.
Il 10 febbraio 2021, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica
per conoscenza al ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli
scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.




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Diritto:

1.

1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati
all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 10 dicembre 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la
procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri
concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di
uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può
essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr.
art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).

1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve
essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).

In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte
spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta
quindi all’esame del merito del litigio.

2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto


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o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di
principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”)
o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1
a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA).
Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3.
Il presente litigio verte sulla decisione del 10 dicembre 2019, con cui la
SEM ha emesso un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre
anni (10.12.2019 – 9.12.2022) contro il ricorrente, il quale ne contesta la
fondatezza.

4.
È innanzitutto necessario determinare il diritto che regge la controversia
(cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_615/2019 del
25 novembre 2019 consid. 4).

Siccome il ricorrente, di nazionalità filippina, non è un cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea, l’Accordo tra la Svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), non si applica alla fattispecie
(cfr. art. 1 ALC), la quale deve così essere esaminata, principalmente, alla
luce del diritto interno svizzero.

Considerato che i fatti del caso si sono svolti dal gennaio al dicembre 2019,
è la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2007
5437), nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2019, e denominata
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), che
va applicata.

5.

5.1 Secondo l’art. 11 LStrI, lo straniero che intende esercitare un’attività
lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla
durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il
luogo di lavoro previsto (cpv. 1). È considerata attività lucrativa, poco

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importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente
o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2).

5.2 L’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (permesso di
soggiorno) rientra nella categoria del cosiddetto “lavoro nero”. A proposito
di questo fenomeno, il Consiglio federale ha precisato che “non esiste a
tutt’oggi una definizione giuridica univoca […]. Per lavoro nero (o lavoro
illegale) si intende in generale un’attività dipendente o indipendente
esercitata in violazione delle prescrizioni legali; vale a dire in particolare: –
l’assunzione clandestina di lavoratori stranieri in violazione delle
disposizioni del diritto degli stranieri […]. Il lavoro nero è all’origine di
numerosi problemi: comporta minori entrate per l’amministrazione fiscale e
le assicurazioni sociali e provoca distorsioni della concorrenza e della
perequazione finanziaria. Rappresenta una minaccia per la protezione dei
lavoratori (condizioni di lavoro, dumping salariale). Costituisce un’imposta
sull’onestà poiché le entrate fiscali devono essere finanziate da una parte
sempre più ridotta della popolazione e quindi coloro che osservano le
normative fiscali e sociali pagano per coloro che le infrangono. È un fattore
di disorganizzazione che può pregiudicare la credibilità dell’ente pubblico
agli occhi dei contribuenti e alimentare la diffidenza generale nei confronti
delle istituzioni e del quadro regolamentare dell’economia formale. Di
conseguenza, è fonte d’incertezza e perdita di efficacia negli scambi
economici e ha un effetto pregiudizievole sulle prestazioni
macroeconomiche di un Paese. Si può dunque affermare che il lavoro nero
deve essere combattuto per ragioni economiche, giuridiche ed etiche e che
rappresenta un reato non trascurabile” (Messaggio del Consiglio federale
del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro
nero/LLN, in vigore dal 1° gennaio 2008, Foglio federale 2002 3243, pagg.
3246 e 3247; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-800/2019 del 24
settembre 2020 consid. 8).

5.3 In accordo con una giurisprudenza costante, l’esercizio di un’attività
lucrativa senza autorizzazione, come pure l’entrata e il soggiorno illegali in
Svizzera, rappresenta una violazione grave del diritto degli stranieri sotto il
profilo del controllo della migrazione (cfr., tra le altre, le sentenze TAF F-
1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 e F-6748/2017 del 3 agosto
2018 consid. 3.3 con i riferimenti).

6.

6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero



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(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga
se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello
straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1
LStrI). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle
circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento
con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).

Va aggiunto che, sul piano penale, chi viola le prescrizioni in materia
d’entrata o di soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva fino
ad un anno oppure con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a e b
LStrI). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115
cpv. 3 LStrI).

6.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la vLStr
(Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che
“la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei
beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende
l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre
che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio
LStr, pag. 3424).

Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428).

6.3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato


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costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
3 LStrI).

Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta
dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata
tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e
che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai
cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia
per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la
nota a piè di pagina relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121
consid. 5.1 e 6.3).

6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), il
Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata
fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo
non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per
potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei
confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi
della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una
minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri,
ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli
stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore
a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr.
DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione
dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino
in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato”
(“menace caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello
II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).

Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce
l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere
esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67
LStrI, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction
d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA
7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico
in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la


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salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di
criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (ad. es.: atti
di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità
organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva),
anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'impossibilità di
formulare un pronostico favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3, 136 II
5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3).

7.
In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto
d’entrata in sé (esistenza di una semplice minaccia [semplice pericolo] per
l’ordine e la sicurezza pubblici) fossero adempiute il 19 dicembre 2019 (cfr.
le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid.
5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2); nell’affermativa,
bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (semplice
minaccia o minaccia grave).

7.1 Prima occorre però rivolgere l’attenzione all’affermazione del ricorrente
che l’AFD avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento penale,
cosicché il contenuto del verbale d’interrogatorio del 6 dicembre 2019 “non
può essere utilizzato ai fini del giudizio, né dall’AFD per ordinare
l’allontanamento […], né dalla SEM […]” (cfr. consid. G).

Ora, se si può ammettere che, usando una terminologia processuale di
carattere penale (“procedimento penale”, “imputato”, “arresto”, “rilasciato”
[cfr. consid. B]), l’AFD abbia potuto confondere il ricorrente sulla vera
natura della procedura nei suoi confronti (penale o amministrativa), è
altrettanto indiscutibile che l’AFD l’ha informato che l’avrebbe “denunciato”
al MP per l’istruzione, se del caso, di un procedimento penale. Altrimenti
detto, l’AFD non ha iniziato, al posto del MP, alcuna procedura penale nei
confronti del ricorrente, ciò che non può essere sfuggito al suo legale. Ne
consegue che, da questa angolazione, il verbale d’interrogatorio dell’AFD
poteva essere usato dalla SEM e può essere utilizzato nella presente
procedura come mezzo di prova acquisito legittimamente (cfr. artt. 12 lett.
b e 19 PA). Peraltro, siccome la questione concerne, in primis, la procedura
di allontanamento, si rinvia, per più ampi dettagli, al § 4 della decisione del
CS del 12 febbraio 2020 (cfr. consid. D).

Riguardo alle conoscenze d’italiano del ricorrente, egli ha affermato
all’AFD, prima dell’inizio del suo interrogatorio, che non necessitava di un
traduttore o di un interprete, e ciò per il motivo che “parlo e comprendo
perfettamente l’italiano” (cfr. consid. B). Non si capisce quindi perché egli


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neghi, nel ricorso, quanto dichiarato così chiaramente all’AFD (cfr. ricorso,
§ 12). Questo Tribunale non ha ragioni per credere che il ricorrente abbia
mentito all’AFD o che quest’ultima abbia travisato, tantomeno
intenzionalmente, le sue parole. Senza contare che il ricorrente vive e
lavora in Italia con un valido permesso dal 2012, cosicché non è plausibile
che non padroneggi a sufficienza l’italiano. Anche per questa questione si
rimanda, per maggiori ragguagli, alla decisione del CS del 12 febbraio
2020, più precisamente al suo § 3.

7.2 Nel corso del suo interrogatorio da parte dell’AFD, il ricorrente ha
riconosciuto di aver esercitato l’attività di badante a Lugano dal gennaio al
dicembre 2019 senza essere in possesso di un permesso di lavoro, pur
sapendo che era necessario disporre di tale autorizzazione (cfr. consid. B).
In questa maniera egli ha svolto, si può ben dire disinvoltamente, un “lavoro
nero” in complicità con il suo anziano amico italiano che l’ha assunto, e ciò
in aperto dispregio della legislazione svizzera sul lavoro e sugli stranieri.
Considerato che il “lavoro nero” costituisce, per riprendere le parole del
Consiglio federale, un “reato non trascurabile” (cfr. consid. 5.2), e che la
giurisprudenza qualifica l’esercizio di un lavoro senza il necessario
permesso come una violazione grave del diritto degli stranieri (cfr. consid.
5.3), il ricorrente ha rappresentato, a decorrere da gennaio 2019, e
continuava a rappresentare, al momento della pronuncia del divieto
d’entrata il 19 dicembre 2019, una minaccia per l’ordine e la sicurezza
pubblici. Pertanto, la decisione della SEM non presta il fianco a critiche
sotto questo profilo.

Ciò posto, anche a prescindere dal decreto d’accusa del MP, emesso il 17
gennaio 2020 e oggetto di opposizione, di cui non si conosce ancora l’esito
(cfr. consid. E), è a giusta ragione che la SEM ha qualificato la condotta del
ricorrente come un semplice pericolo, e non una minaccia grave, per
l’ordine e la sicurezza pubblici.

7.3 Di conseguenza, l’emissione di un divieto d’entrata in sé, di una durata
non superiore a cinque anni, è avvenuta conformemente ai requisiti di
legge (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a e 3 LStrI). Questo implica che la SEM non
aveva l’opzione di pronunciare, al posto del divieto d’entrato, un
ammonimento (cfr. la sentenza TAF F-53/2018 del 4 dicembre 2019 consid.
11 [DTAF 2019 VII/4]).

8.
Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata
del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso,


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tenendo conto della situazione personale del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 1
LStr), se del caso anche sotto il profilo del suo diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare (art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo [CEDU, RS 0.101]).

8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione
federale/Cost., RS 101). Da un punto di visto analitico, il principio della
proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la
proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone
che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse
pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda
che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui
diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola
della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla
ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse
privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle
circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

8.2 In concreto, il ricorrente sostiene che la durata di tre anni del divieto
d’entrata costituisce una “misura crassamente [sic] sproporzionata”,
riferendosi alla vecchia legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, RU 207 5437), abrogata con
effetto dal 1° gennaio 2008 con l’entrata in vigore della nuova LStr/LStrI, la
quale “prevedeva la possibilità di vietare fino ad un massimo di 3 anni
l’entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o
più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri”. Egli aggiunge che
“con la pronuncia di un divieto di addirittura 3 anni, in casu la SEM ha
superato la metà della cornice edittale oggi a sua disposizione e infliggendo
la misura massima prevista precedentemente dalla vLDDS” (ricorso, § 14).

Ora, premesso che il riferimento alla vLDDS è fuori luogo e inconcludente,
la detta legge non essendo più in vigore dal 1° gennaio 2008, il ricorrente
non rende intelligibili le ragioni per le quali la durata di tre anni del divieto
d’entrata sarebbe ampiamente sproporzionata. In proposito, la SEM non
ha “valutato (senza fornire tuttavia alcuna spiegazione e senza alcun
mezzo di prova) [il ricorrente] come un soggetto a rischio di comportamenti
recidivi gravi e quindi molto pericoloso per la Svizzera” (ricorso, § 14). Al
contrario, come mostrato sopra (cfr. consid. 7.1), la SEM ha escluso che la
sua condotta costituisse una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza
pubblici, qualificandola invece come un semplice pericolo. Nondimeno, il



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ricorrente ha lavorato per quasi un anno a Lugano, cinque giorni alla
settimana, senza permesso, benché sapesse che fosse necessario averne
uno (cfr. consid. B), ed ha smesso la sua attività illegale soltanto dopo un
controllo dell’AFD, per sua natura aleatorio, alla frontiera. Altrimenti detto,
senza questo controllo egli avrebbe continuato imperterrito a fungere da
badante senza autorizzazione, contravvenendo alla legislazione svizzera
sul lavoro e sugli stranieri. In questo senso, il suo comportamento non è
stato banale, e non può nemmeno essere assimilato ad una disattenzione.
Questo significa che la scelta della SEM di fissare la durata del divieto
d’entrata a tre anni, leggermente al di sopra della metà della durata
massima di cinque anni, risulta convincente sotto il profilo della
proporzionalità. Questo vale tanto più che il ricorrente non ha, e non fa
valere, interessi particolari, personali e/o familiari, da difendere in Ticino, e
nemmeno professionali, nella misura in cui egli lavorerebbe attualmente
come badante in Italia, più precisamente a … (cfr. replica, § 3). In questo
contesto un divieto d’entrata di tre anni, finalizzato a prevenire eventuali
ulteriori “lavori neri” in Svizzera, specialmente in qualità di badante,
soddisfa le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua
idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa
dell’ordine e della sicurezza pubblici.

Pertanto, le conclusioni del ricorso, che chiedono l’annullamento del divieto
d’entrata o la riduzione della sua durata ad un anno al massimo, sono
infondate e vanno respinte.

9.
Di conseguenza, pronunciando un divieto d’entrata di tre anni, la SEM non
ha infranto il diritto applicabile, compreso il principio di proporzionalità
nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando
così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve
essere respinto, e la decisione impugnata confermata.

10.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).




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In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali
di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo,
dello stesso importo, da lui già versato.

Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per
spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi
ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità
a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).




Per questi        motivi,     il   Tribunale   amministrativo      federale
pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.




Il presidente del collegio:               Il cancelliere:




Daniele Cattaneo                          Dario Quirici




Data di spedizione



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Comunicazione:

–   al ricorrente (raccomandata);
–   alla SEM (n. di rif. …).




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