# F.959.2022 — Federal Administrative Court Upholds Dublin Regulation Transfer to Italy Despite Applicant's Pregnancy and Health Concerns

**Geschäftsnummer:** F.959.2022
**Citation:** BVGE CH F.959.2022
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2022-03-14
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/114093b9225f155d6968d10bf0d4a985315b287f/federal-administrative-court-upholds-dublin-regulation-transfer-to-italy-despite-applicant
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=f3fc0be5-faf9-4b30-a0de-63401ab84d50
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-959-2022_2022-03-14.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The Federal Administrative Court rejected an asylum request, upholding the State Secretariat for Migration's decision to not consider the merits of the case and instead transfer the applicants to Italy under the Dublin Regulation. The court found that Italy was the competent state for processing the asylum application, as the applicants had entered Italy first and Italian authorities had accepted their transfer. Despite the applicant's arguments regarding her advanced pregnancy and mental health, the court determined that Italy provided sufficient guarantees for adequate care and protection, aligning with European Union directives and case law, and thus dismissed the appeal.

## Leitsatz / Regeste

art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 66 cpv. 1 LTF; art. 64 LTF — art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: The SEM did not enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a third state responsible for processing the application. art. 66 cpv. 1 LTF: The court imposed court costs on the applicant because the appeal was dismissed. art. 64 LTF: The court rejected the applicant's request for legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

The SEM did not enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a third state responsible for processing the application.

### 2. art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed court costs on the applicant because the appeal was dismissed.

### 3. art. 64 LTF

The court rejected the applicant's request for legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Corte VI
    F-959/2022




                                    Sentenza del 14 marzo 2022


    Composizione                    Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
                                    con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
                                    cancelliere Dario Quirici.


    Parti                           A._______, nata il … 1983,
                                    Iran,
                                    B._______, nata il … 2017,
                                    Iran,
                                    entrambe patrocinate da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
                                    Via 1° Agosto,
                                    casella postale 1328,
                                    6830 Chiasso,
                                    ricorrenti,

                                    contro

                                    Segreteria di Stato della migrazione SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berna,
                                    autorità inferiore.


    Oggetto                         Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e
                                    allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2022 /
                                    N ....
                                                                       F-959/2022


Visto che:

il 19 novembre 2021, A._______ (la ricorrente), accompagnata da sua figlia
B._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera,

il 16 febbraio 2022, dopo aver istruito il caso, la Segreteria di Stato della
migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr.
art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando
il trasferimento della ricorrente e di sua figlia verso l’Italia,

il 21 febbraio 2022, la SEM ha consegnato la decisione alla ricorrente,

il 28 febbraio 2022, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo
federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, che l’esecuzione della decisione sia
sospesa in via supercautelare e che sia concesso l’effetto sospensivo al
ricorso; sul piano sostanziale, la ricorrente chiede che la decisione
impugnata sia annullata e che la SEM entri nel merito della sua domanda
d’asilo oppure, subordinatamente, che gli atti di causa siano restituiti alla
SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo o per un complemento
istruttorio; all’impugnativa la ricorrente ha allegato il rapporto dell’OSAR,
“Situation of Asylum Seekers and Beneficiaries of Protection with Mental
Health Problems in Italy”, del febbraio 2022,

il 1° marzo 2022, la SEM ha trasmesso il proprio incarto a questo Tribunale,

il 4 marzo 2022, la ricorrente ha inoltrato due brevi referti medici del 1° e
del 2 marzo, concernenti il suo stato di salute e quello di sua figlia,




e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
LAsi),

presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in
materia d’asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso




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è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e 52 PA,

i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi addotti di seguito,
sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione
di un secondo giudice, senza scambio di scritti, e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a cpv. 1 e 2 LAsi),

secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM non entra, di norma, nel merito
di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d’asilo e dell’allontanamento,

prima di applicare questa disposizione, la SEM esamina la competenza
relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
(rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del
29.6.2013),

se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per
l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito
previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),

ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15),

nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato
al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione
nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della
situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la




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domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),

nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non
viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla
determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente a causa di fondati motivi di ritenere che sussistano delle
carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano
o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (CartaUE; GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato
membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se
un altro Stato membro possa essere designato come competente,

in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato
membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle
condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la
domanda in un altro Stato membro,

l’art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III prevede che gli obblighi di cui
all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato
non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo
Stato membro competente,

conformemente all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par.
1, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da
un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non
gli compete,

in concreto, dall’incarto risulta che la ricorrente con sua figlia, prima di
entrare in Svizzera il 19 novembre 2021, è giunta in Italia il 7 novembre
2021 (cfr., in particolare, il foglio complementare d’ingresso, il verbale
d’audizione sulle generalità e i dati Eurodac [incarto SEM, pagg. 11, 44 e
49]),




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il 23 dicembre 2021, in conformità all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino
III, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta di
presa in carico della ricorrente con sua figlia (cfr. incarto SEM, pagg. 30,
32 e 102),

il 31 gennaio 2022, le autorità italiane hanno espressamente accettato il
trasferimento della ricorrente con sua figlia verso l’Italia (cfr. incarto SEM,
pag. 108),

di conseguenza, la competenza dell’Italia a trattare la domanda d’asilo
della ricorrente con sua figlia è accertata;

si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che
esistano, in Italia, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),

a questo proposito è opportuno ricordare che l’Italia è vincolata dalla
CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS
0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo
Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni,

pertanto, si deve presumere che l’Italia rispetti la sicurezza dei richiedenti
l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo
una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al
diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva
accoglienza]; cfr. sentenza TAF E-3182/2019 del 18 luglio 2019),

nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio
ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare
sistematicamente le norme minime dell’Unione europea, o se vi sono seri
indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non
rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e
2010/45 consid. 7.4 e 7.5),



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ora, diversamente da quella che è la situazione in Grecia, ad oggi non
risulta dalle concordi e ripetute posizioni dell'Alto Commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati, del Commissario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa e delle numerose organizzazioni non governative internazionali,
che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, che la
procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere
che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità
preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non
siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. la sentenza
TAF D-1829/2017 del 12 aprile 2017 con riferimento anche alla decisione
CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n.
30474/14, § 33; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 segg.),

in concreto, l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non è dunque
applicabile,

più specificatamente, in relazione alla questione delle garanzie in vista del
trasferimento di famiglie in Italia, questo Tribunale si è pronunciato con
sentenza di principio DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito dalla
CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014,
n. 29271/2012, § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al
trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia
circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli e alla
preservazione dell'unità della famiglia; in assenza di tali garanzie individuali
da parte dell'Italia, vi sarebbe un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU,

nella sentenza DTAF 2016/2, questo Tribunale ha constatato che le
garanzie fornite dalle autorità italiane, quando i richiedenti l'asilo sono
individuati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare»),
e che viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali fornite
dall'Italia su una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia, come
contemplate nella circolare dell'8 febbraio 2021, sono da considerarsi
sufficientemente individualizzate e concrete, e ciò malgrado sia indicato
unicamente l’aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2
consid. 5, confermata dalla decisione CorteEDU Jihana Ali, già citata, §§
34 e 35),

in concreto, questo Tribunale rileva che le autorità italiane, nella loro
comunicazione del 31 gennaio 2022, hanno riconosciuto la ricorrente con
sua figlia come «nucleo familiare», hanno riportato le loro generalità esatte
nonché il loro grado di parentela e le loro date di nascita, precisando
esplicitamente che saranno alloggiate in conformità alla circolare


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dell'8 febbraio 2021, e che, una volta giunte all'aeroporto Fiumicino (FCO)
di Roma, dovranno presentarsi all’Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. la
comunicazione del 31 gennaio 2022 [incarto SEM, pag. 108]),

pertanto, sotto questo profilo, la critica della ricorrente che “[…] la SEM non
ha richiesto né ottenuto dall’Italia garanzie specifiche su un alloggio
adeguato – segnatamente almeno nome e indirizzo di una struttura
preposta – affidandosi ad una comunicazione standardizzata […]” (ricorso,
pag. 9), non è pertinente alla luce della giurisprudenza sopracitata (cfr.
DTAF 2016/2 consid. 5 e decisione CorteEDU Jihana Ali, già citata, §§ 34
e 35),

di conseguenza, questo Tribunale considera che l'Italia abbia fornito
sufficienti garanzie concrete ed individuali da poter escludere una
violazione dell’art. 3 CEDU,

peraltro, agli atti non figurano altri elementi che inducano a supporre che
un trasferimento in Italia esporrebbe la ricorrente con sua figlia al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegne non compatibili con la direttiva accoglienza, e in violazione degli
artt. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura,

ad ogni modo, spetta alla ricorrente con sua figlia censurare l'eventuale
violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
messe a disposizione dall’ordinamento giuridico italiano (cfr. art. 26
direttiva accoglienza);

per opporsi al trasferimento in Italia la ricorrente mette avanti, in sostanza,
il suo “stato di gravidanza avanzato (7° mese secondo l’ultimo F2 del
24.02.2022), la contestuale presa a carico psichiatrica da poco intrapresa
– e per questo in corso di assestamento – nonché la necessità di valutare
lo stato di salute psichica [di sua figlia]”, chiedendo di meglio valutare la
situazione sotto il profilo degli artt. 3 CEDU e 17 Regolamento Dublino
(ricorso, pagg. 7 e 10),

in concreto, il 2 dicembre 2021, un medico chirurgo ha diagnosticato alla
ricorrente una sindrome ansioso depressiva, diagnosi confermata il 5
gennaio 2022 da un medico generalista; il 2 febbraio 2022, un medico
psichiatra ha formulato la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo”,
la quale non ha più subito modifiche successivamente (cfr. incarto SEM,
pagg. 94, 110, 116 e 128); riguardo alla gravidanza della ricorrente,
l’Ospedale regionale di Mendrisio (ORM) l’ha qualificata, il 24 novembre



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2021, come “fisiologica a 11+3 settimane gestazionali in paziente
precesarizzata 2 volte” (cfr. incarto SEM, pagg. 51 e 52); il 3 dicembre
2021, l’ORM ha definito la gravidanza come “fisiologica a 12+5 settimane
gestazionali” (cfr. incarto SEM, pag. 71); il 14 gennaio 2022, dopo avere
diagnosticato una crisi d’iperventilazione, l’ORM ha rilevato che “fino ad
ora, tutte le visite ginecologiche sono riferite normali”, dimettendo la
ricorrente in “condizioni generali buone” (cfr. incarto SEM, pagg. 95 e 96);
il 21 gennaio 2022, l’ORM ha constatato una “gravidanza fisiologica a 19+1
settimane gestazionali” (cfr. incarto SEM, pagg. 100 e 101); per quanto
concerne la figlia della ricorrente non è stata posta alcuna diagnosi (cfr.
incarto SEM, pagg. 117 a 120),

secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con
problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi
di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello
Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave,
rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute,
comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della
speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13
dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193),

ora, né il disturbo misto ansioso-depressivo, rimasto invariato, né il decorso
della gravidanza, definito espressamente come fisiologico, hanno dato
luogo a complicanze particolari, suscettibili di costituire un ostacolo al
trasferimento della ricorrente con sua figlia in Italia, il cui sistema sanitario
dispone notoriamente delle infrastrutture mediche necessarie per curare
disturbi misti ansioso-depressivi e per intervenire in caso di gravidanze
problematiche; peraltro, la ricorrente non fa valere di non essere in grado
di viaggiare a causa della sua gravidanza in stato avanzato; ne deriva che
la ricorrente non può prevalersi della giurisprudenza citata al paragrafo
precedente (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3561/2020 del15
luglio 2020 pag. 10),

ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza,
l’Italia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria
assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto
soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali,
nonché fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti
con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie,
appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva
accoglienza); appartengono a questa categoria le persone vulnerabili quali
i minori e le donne in stato di gravidanza (art. 21 direttiva accoglienza), che


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hanno dunque esigenze di accoglienza particolari e possono beneficiare
del sostegno specifico previsto dalla direttiva (artt. 2 lett. k e 22 par. 3
direttiva accoglienza),

in concreto, non vi sono elementi che inducano a credere che la ricorrente
con sua figlia, in quanto persone singole vulnerabili e nucleo familiare, non
possano ottenere il sostegno specifico di cui necessitano in Italia; a questo
proposito, la SEM ha informato le autorità italiane il 23 novembre e il 13
dicembre 2021 sulle loro specificità (cfr. incarto SEM, pagg. 30, 32 e 74);
in questo quadro, si deve ancora aggiungere che il rapporto dell’OSAR,
trasmesso con il ricorso, si riferisce a persone “with severe psychological
illness” (pag. 20), ciò che non corrisponde manifestamente alla situazione
della ricorrente né, tantomeno, a quella di sua figlia, dimodoché il contenuto
del medesimo, a prescindere dalla sua attendibilità, non è suscettibile di
influire sull’esito della causa,

è peraltro utile ricordare che il Regolamento Dublino III non conferisce ai
richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro
occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda
d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§
59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020, già
citata, pag. 10),

alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi
rimproverare alla SEM di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento
e nemmeno di averne abusato nel qualificare giuridicamente la fattispecie
(cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), dimodoché la richiesta di “rinunciare al
trasferimento in Italia per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 Regolamento
Dublino III” (ricorso, pag. 10), si palesa infondata e va perciò respinta (cfr.,
in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS
142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7),

in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo della ricorrente con sua figlia, pronunciando il loro
contestuale trasferimento in Italia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da
cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito
favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta,




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visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente con sua figlia (artt. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]),

la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).




(dispositivo alla pagina seguente)




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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.

3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente con
sua figlia. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.

4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente con sua figlia, alla SEM e
all'autorità cantonale competente.




Il giudice unico:                        Il cancelliere:




Daniele Cattaneo                         Dario Quirici




Data di spedizione:




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Comunicazione:

–   al rappresentante delle ricorrenti (per raccomandata; allegato:
    bollettino di versamento);
–   alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto N … (in copia);
–   all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della
    popolazione (in copia).




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