# F.9199.2025 — Asylum Transfer to Croatia Upheld Under Dublin Regulation

**Geschäftsnummer:** F.9199.2025
**Citation:** BVGE CH F.9199.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-12-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bvger/F.9199.2025/asylum-transfer-to-croatia-upheld-under-dublin-regulation
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=1d244b7f-a999-4dff-acbd-b06f7bcbf2d2
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9199-2025_2025-12-04.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld the decision to not consider an asylum application and to transfer the applicant to Croatia, as Croatia had agreed to take responsibility under the Dublin Regulation. The court found that Croatia, as an EU member, is presumed to uphold asylum procedures and international protection standards, and the applicant failed to provide specific evidence of systemic deficiencies or personal risks that would prevent a fair procedure or lead to mistreatment. Furthermore, the applicant's reported medical conditions, including an acute stress disorder and a seizure, were deemed manageable in Croatia, and the court noted that necessary medications are generally available there, with the State Migration Secretariat instructed to inform Croatian authorities of the applicant's specific medication needs before transfer.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; Art. 63 cpv. 1 PA; Art. 3 lett. b TS-TAF — Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi: Used to dismiss the appeal because the SEM correctly decided not to enter into the merits of the asylum application and ordered the transfer to Croatia. Art. 63 cpv. 1 PA: Used to reject the request for a waiver of court costs and to impose court costs on the appellant. Art. 3 lett. b TS-TAF: Used to impose court costs on the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Used to dismiss the appeal because the SEM correctly decided not to enter into the merits of the asylum application and ordered the transfer to Croatia.

### 2. Art. 63 cpv. 1 PA

Used to reject the request for a waiver of court costs and to impose court costs on the appellant.

### 3. Art. 3 lett. b TS-TAF

Used to impose court costs on the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Corte VI
    F-9199/2025




                                    Sentenza del 4 dicembre 2025


    Composizione                    Giudice Basil Cupa, giudice unico,
                                    con l'approvazione del giudice Gregor Chatton;
                                    cancelliere Dario Quirici.


    Parti                           A._______, nato il (…),
                                    Afghanistan,
                                    rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
                                    ricorrente,

                                    contro

                                    Segreteria di Stato della migrazione SEM,
                                    Quellenweg 6,
                                    3003 Berna,
                                    autorità inferiore.


    Oggetto                         Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
                                    Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
                                    del 24 novembre 2025.
                                                                       F-9199/2025


Visto che:

il 13 ottobre 2025, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in
Croazia,

il 22 ottobre 2025, egli ne ha depositato una seconda in Svizzera,

il 24 novembre 2025, terminata l’istruzione, la SEM ha deciso di non
entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il
trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,

il 25 novembre 2025, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli
ha ricevuto la decisione; lo stesso giorno, “in sede di notifica” (ricorso, pag.
2), egli ha avuto un “fremdanamnestischer Krampfanfall am ehesten in
Reaktion akuter psychischen Belastungssituationen” (…/OCO, rapporto
del 25.11.2025), ed è stato quindi ricoverato alla … (CPL), dove gli hanno
diagnosticato una “akute Belastungsstörung” con “Verdacht auf eine
posttraumatische Belastungsstörung” (CPL, F2 del 25.11.2025),

il 28 novembre 2025, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle
spese processuali e dal relativo anticipo, che l’esecuzione della decisione
sia sospesa in via supercautelare e concesso l’effetto sospensivo al
ricorso; sul piano sostanziale, chiede che esso sia accolto e la decisione
annullata affinché la SEM proceda all’esame nazionale della domanda,

il 1° dicembre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e
ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento; il medesimo giorno,
il ricorrente è stato dimesso dalla CPL (cfr. rapporto del 1.12.2025),

gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo,


e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la
legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso
è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati,


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come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),

la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il
richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù
di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e
dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM
esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo
secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento
Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un
altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM
pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita,
di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è
esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri
enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in
carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di
massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro
competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo
Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda
di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24,
25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione
dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che,
in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
(artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5),

in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in
Croazia il 13 ottobre 2025, e una seconda in Svizzera il 22 ottobre
successivo; il 30 ottobre 2025, su richiesta della SEM, la Croazia ha
accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, da cui la sua
competenza a riprenderlo in carico in virtù dell’art. 20 par. 5 RD III;

per opporsi al suo trasferimento in Croazia il ricorrente asserisce, in sunto,
che non avrebbe “accesso a una procedura d’asilo effettiva” né sul piano
della procedura né su quello dell’accoglienza (ricorso, pag. 5 e passim),




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va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione
sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e
dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti
la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle
loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca
una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le
direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito
dello stato del sistema d’asilo croato (procedura e accoglienza), questo
Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze
sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-
backs") alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, segnatamente in caso
di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare
una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-
1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5),

in concreto, rispetto alle garanzie formali della procedura d’asilo in Croazia,
il ricorrente non tematizza alcun elemento specifico rilevante, relativo alla
sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare,
con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia,
le autorità competenti di questo paese non procederanno, in violazione del
RD III e del diritto internazionale umanitario, all’esame della sua domanda
d’asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell’UE o che lo
sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU;
quanto ai maltrattamenti da lui riferiti va precisato che gli incombe di
sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Croazia per difendersi da eventuali
abusi di potere degli organi di Stato, se del caso con l’aiuto della Croce
rossa croata o di altre organizzazioni che assistono i richiedenti l’asilo (cfr.
sentenze del TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021 pag. 6 e D-6598/2019
del 4 febbraio 2020 consid. 11.4; decisione impugnata, pag. 5; AIDA,
Country Report: Croatia, 2024 Update, pag. 72); ne deriva che, sotto
questo profilo, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III),

sul piano medico, il ricorrente ha dei disturbi metabolici e del sonno nonché
una cefalea cronica (F2 del 19.11.2025), ed è stato vittima di una crisi
convulsiva con ricovero alla CPL; ora, i primi tre elementi diagnostici non
sono manifestamente tali da far credere che non possano essere controllati
e/o trattati, all’evenienza, in Croazia che garantisce l’accesso a cure
mediche non soltanto urgenti, ma anche “beyond emergency situations,
upon a doctor’s recommendation”, segnatamente con l’ausilio di MDM-
Belgique (AIDA: op. cit., pagg. 113 a 118; decisione impugnata, pag. 7);
quanto alla crisi convulsiva, il ricorrente è stato ricoverato il 25 novembre


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2025, “in ordentlichem Allgemeinzustand”, alla CPL che ha formulato la
diagnosi principale di “akute Belastungsstörung” e collaterale di “Verdacht
auf eine posttraumatische Belastungsstörung”, con la precisazione
“suizidale Gedanken nicht konkret verneint”; il 1° dicembre 2025, egli è
stato dimesso dalla CPL con la medesima diagnosi e l’indicazione “keine
Hinweise auf eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung”; stando così le
cose, lo stato di salute del ricorrente anche sul piano psicologico, come
descritto dalla CPL, non osta al suo ritorno in Croazia; ciò detto, siccome il
rapporto di dimissione della CPL prevede che il ricorrente dovrà continuare
a prendere alcuni medicamenti, la SEM dovrà informare le autorità croate
di quali si tratta (cfr. sentenza del TAF F-1186/2025 del 28 febbraio 2025
pag. 5); si aggiunga, ad abundantiam, che una verifica preliminare rivela
che questi farmaci (i.e. le loro sostanze attive), come ad esempio il Trittico,
sono normalmente disponibili in Croazia, a volte però sotto altri nomi
commerciali (cfr. “Agency for Medicinal Products and Medical Devices of
Croatia”: www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione
“Search”; cfr. sentenza del TAF F-5288/2023 del 10 ottobre 2023 pag. 8);
è bene ancora sottolineare, riguardo al rischio di suicidio in caso di
allontanamento coatto, che la CorteEDU ha più volte reiterato che la
minaccia di commetterlo non impedisce l’esecuzione del provvedimento,
purché siano prese misure concrete per evitare che essa possa realizzarsi
(cfr. sentenza della CorteEDU A.S c. Svizzera del 30 giugno 2015, n.
39350/13, § 34); ne discende che, anche sotto l’aspetto medico, il
trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III);

l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati
non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente
dalla SEM, eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della
clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto
con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311);

alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla
SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (cfr.
art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del
ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema
d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi
dell’art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),

in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia


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(cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e
la conferma della decisione impugnata,

manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole,
cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le
spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]),

la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,

la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),




(dispositivo alla pagina seguente)




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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo
importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.
Prima di eseguire il trasferimento la SEM dovrà indicare alle autorità croate
i farmaci attualmente ancora necessari al ricorrente.

5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della
migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione.




Il giudice unico:                        Il cancelliere:




Basil Cupa                               Dario Quirici




Data di spedizione:




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