# TPF.2021.36 — Financial Intermediary's Intentional Violation of Reporting Obligations

**Geschäftsnummer:** TPF.2021.36
**Citation:** BSTG CH TPF.2021.36
**Gericht / Behörde:** Bundesstrafgericht
**Entscheiddatum:** 2021
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bstger/TPF.2021.36/financial-intermediary-s-intentional-violation-of-reporting-obligations
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/d42efe29-253c-3230-a8b1-348962dbfcfa?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2021-36_2021.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case involved a financial intermediary accused of intentionally violating communication obligations. The court found that the intermediary received information indicating a strong suspicion that assets in a business relationship were linked to criminal activity, including a criminal investigation against the account holder for fraud and cash deposits without supporting documentation. Despite knowing these critical elements, the intermediary failed to promptly report the suspicious activity to the Money Laundering Reporting Office. The court determined that the intermediary acted with at least conditional intent, accepting the risk of non-compliance with reporting duties by failing to take necessary steps and thus violating Article 37 of the Anti-Money Laundering Act.

## Leitsatz / Regeste

Art. 37 cpv. 1 LRD; Art. 9 LRD; Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP — Art. 37 cpv. 1 LRD: This article establishes the offense of intentional violation of the communication obligation and was used to find the defendant guilty. Art. 9 LRD: This article defines the communication obligation that was violated. Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP: These procedural articles were cited in the context of the admissibility of a complaint against police actions during a search, related to the right to refuse self-incrimination and cooperation.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 37 cpv. 1 LRD

This article establishes the offense of intentional violation of the communication obligation and was used to find the defendant guilty.

### 2. Art. 9 LRD

This article defines the communication obligation that was violated.

### 3. Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP

These procedural articles were cited in the context of the admissibility of a complaint against police actions during a search, related to the right to refuse self-incrimination and cooperation.

## Volltext des Entscheids

TPF 2021 36


i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz dar. Letzteres liesse sich am ehesten
unter die Tatvariante des Förderns der Aktivitäten verbotener
Gruppierungen auf andere Weise subsumieren, wobei es nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts einerlei ist, ob ein den Tatbestand von
Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfüllendes Verhalten unter eine konkrete
Tatvariante oder unter die Generalklausel der «Förderung auf andere
Weise» fällt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar
2017 E. 4.2.2, mit Bezug auf einen zum IS Reisenden).

2.3.3 […]. Mit dem Übertragen der Propagandareden Ceyrows auf den
Computer von B. hat der Beschuldigte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
die Propaganda(aktion) von Ceyrow für die «Al-Shabaab» weitere
Beachtung findet. Dies umso mehr als B.s Computer von verschiedenen
weiteren Personen benutzt wurde, wie etwa dessen Ehefrau E. sowie
Besuchern. Bereits dadurch hat er Ceyrows Propagandaaktion gefördert.
Mit dem Übertragen der Dateien auf B.s Computer verliessen diese überdies
den Herrschaftsbereich des Beschuldigten, wodurch er keinen Einfluss mehr
auf deren weitere Verwendung bzw. keine Kontrolle darüber hatte. Indem er
die fraglichen Dateien B. und einer unbestimmten Anzahl weiterer Benutzer
von dessen Computer zugänglich machte, hat er deren Beeinflussung im
Sinne des Propagandabegriffs ermöglicht. Im Übrigen hätte der
Beschuldigte, wie dargelegt, auch durch weniger intensive
Propagandahandlungen, wie z.B. durch ein Verstecken verbotener
Propaganda den Tatbestand bereits erfüllt (vgl. vorne E. 2.2.2.3).
Demgemäss spielt es entgegen dem Vorbringen des Verteidigers auch keine
Rolle, ob die inkriminierten drei Dateien tatsächlich verwendet worden sind
oder nicht.

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5. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico
della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze contro A. del
22 ottobre 2020 (SK.2019.76)
Violazione dell’obbligo di comunicazione dell’intermediario finanziario
Art. 37 in combinato disposto con il vecchio art. 9 LRD
Elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 37 LRD (consid. 7 e 11).

Verletzung der Meldepflicht des Finanzintermediärs
Art. 37 i.V.m. aArt. 9 GwG

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Objektive und subjektive Tatbestandselemente von Art. 37 GwG (E. 7 und 11).

Violation de l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier
Art. 37 en relation avec l’ancien art. 9 LBA

Eléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 37 LBA (consid. 7 et 11).

Riassunto dei fatti:

In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari (FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale
delle finanze (DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che Banca
B. SA, Lugano si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di
comunicazione ai sensi dell’art. 9 della legge federale del 10 ottobre 1997
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS
955.0; nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015). Mediante decreto
penale del 4 settembre 2017 del DFF, A., responsabile per le comunicazioni
all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sia
presso Banca B. SA che presso Banca C. SA, Lugano, è stato riconosciuto
colpevole di violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione
secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010
fino al 28 aprile 2011. A. ha interposto opposizione contro tale decreto
penale. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha quindi emanato una decisione penale
nei confronti di A., riconoscendolo colpevole di violazione intenzionale
dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD. A. ha chiesto
di essere giudicato dal Tribunale penale federale (TPF). Con sentenza
SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 la Corte penale ha assolto A. da ogni capo
di imputazione ed ha parzialmente accolto l’istanza di indennità da egli
presentata. Con sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 il Tribunale
federale ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all’autorità
inferiore per nuovo giudizio.

Nella procedura di rinvio, la Corte penale ha riconosciuto A. colpevole di
violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione.


Dai considerandi:

7.
7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo
di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a

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fr. 500’000.–. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di
fr. 150’000.– al massimo (cpv. 2).

L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti,
contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o
ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione
d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis
CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di
disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento
del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio
comunicazione all’Ufficio MROS.

Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di
comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato
di fatto che imporrebbe tale comunicazione (DE CAPITANI, in: Schmid
[curatore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und
Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di
comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre norme della LRD,
non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della
piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è un dovere
di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario finanziario o
ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale di
valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (THELESKLAF, in:
Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli [curatori], GwG Kommentar, 3a ediz.
2019, n. 3 ad art. 9 LRD).

L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei
fatti va riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a
persone collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una
procedura penale o una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un
sospetto fondato (LUCHSINGER, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori],
Geldwäschereigesetz, 2017, n. 21 ad art. 37 LRD).

Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi
essere adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in
vigore all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario
finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione
d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto
fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi
degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno
alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al
finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve

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omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure
effettuarla tardivamente o in modo incompleto (ORDOLLI, in: GwG
Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).

7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione
dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui
incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario
finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD.

La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD.
Secondo tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche
secondo l’art. 1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e
le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui
scopo era l’esercizio dell’attività bancaria, ricadono indubbiamente sotto la
definizione di «banca» e devono essere considerate quali intermediari
finanziari. […]

7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in
presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (HUTZER,
in: Ackermann [curatore], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle
Organisationen, Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto
della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve
essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente
principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie
(sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid.
2.2; THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD).

In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la
relazione bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e
Banca B. SA, è stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio
2011. Vi era dunque una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD.
Nell’ambito della medesima, svariati valori patrimoniali sono transitati sul
conto 1. La condizione dell’esistenza di valori patrimoniali oggetto di una
relazione d’affari è pertanto adempiuta.

7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve
sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una
relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o
305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di

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disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del
terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di
effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS.

«Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in
merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il
cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando
quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo
(HUTZER, op. cit., n. 31 ad art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9
LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in
diversi stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono
casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata
ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle
circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la
comunicazione perché il sospetto si rivela fondato. La definizione del
«sospetto fondato» implica per sua natura un margine di apprezzamento e si
presta a discussioni ed interpretazioni (THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37
LRD; HERREN, L’obligation de communiquer les «soupçons fondés» de
l’art. 9 LBA, SJ 2019 II pag. 107 e segg.; CASSANI, Evolutions législatives
récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d’argent et
corruption privée, RPS 2018, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un
sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta
certezza. Un sospetto è fondato quando si basa su circostanze insolite,
raccolte con cura dall’intermediario finanziario in genere tramite i
chiarimenti particolari di cui all’art. 6 LRD. Un sospetto è anche
considerato fondato se si basa su un indizio concreto o su più elementi che
lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un reato e tale
sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti supplementari
(FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 del 27
novembre 2008 consid. 4.2.2.3; HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9
LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso di
dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (THELESKLAF, op.
cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg. ad art.
37 LRD).

Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per
determinare la nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi
all’allegato all’ordinanza dell’8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e
del finanziamento del terrorismo (vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e

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all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18
dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di
valori mobiliari e degli investimenti collettivi, abrogata il 1° gennaio 2011
(vOrd-FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali
allegati elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che,
di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un
sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il
concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza (A1
dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle
dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve
essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le
dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame (A2 dell’allegato alla
vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono considerati indizi
specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di
poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del
cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA), il ritiro
frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente
giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla
vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali
contro il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39
dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA).

La dottrina ha indicato quali indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di
effettuare una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente,
il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per
chiarificare il retroscena economico della transazione o della relazione
d’affari, la notizia pubblicata dai media relativa all’apertura di un
procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l’avente
diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari,
disposizioni di autorità o altri documenti (HUTZER, op. cit., n. 35 e seg. ad
art. 9 LRD; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; DE CAPITANI, op.
cit., n. 40–45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai media in principio
non fa scattare automaticamente un obbligo di comunicazione, ma rende
necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in ogni
caso tenuto conto anche della serietà del medium che ha riportato la notizia
(THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).

In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una
precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008
(sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato
che motivi di sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo

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bancario – in particolare da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche
specifiche – come pure che già un simple doute riferito, ad esempio, alla
possibilità che i valori patrimoniali provengano da un crimine, giustifica un
obbligo di comunicazione. Secondo tale giurisprudenza, in sostanza, in caso
di dubbio l’intermediario finanziario deve procedere alla comunicazione ai
sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21
marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.1).
La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple doute giustifica un
obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte della dottrina
(v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n.
32 e segg. ad art. 37 LRD).

Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i
medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il
sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media
riferiscono «solo» dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti,
in assenza di altri elementi, il sospetto – di principio – non è ancora tale da
giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre
considerato che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori
patrimoniali, un sospetto sul cliente rappresenta invece solo un elemento a
sostegno (HUTZER, op. cit., n. 37 e seg. ad art. 9 LRD). LUCHSINGER cita il
caso di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari che
proverrebbero da una persona contro la quale l’intermediario sa – tramite
fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di perseguimento penale o un
articolo dei media degni di fiducia – essere stato aperto un procedimento
penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto fondato sarebbe dato.
Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile, esisterebbero in
genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di comunicazione
all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (LUCHSINGER, op. cit., n. 29
e segg. ad art. 37 LRD). A parere di HUTZER, se i valori depositati su una
relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un reato di truffa
provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto
anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori
patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD).

Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è
all’origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che
all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso
in Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è
necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un
crimine preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato
gruppo di reati. Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali

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in questione provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il
sospetto fondato circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed
adeguato tra i valori patrimoniali ed il crimine (THELESKLAF, op. cit., n. 13
ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD).

La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di
comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto
che, a posteriori, venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano
effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del
Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non
pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenze del Tribunale penale federale
CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10
dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).

[…]

7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione
all’Ufficio MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato
di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione
richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle
conseguenze relative all’omissione non è necessaria per considerare il reato
adempiuto (HILF, in: Geldwäschereigesetz, op. cit., n. 21 ad art. 37 LRD). Il
reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre un reato di messa in pericolo astratto,
un reato di durata astratto. Fintanto che perdura l’obbligo di comunicazione,
la violazione del medesimo rimane possibile (ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art.
37 LRD).

Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio.
Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di
comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è
conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione
sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale
conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la
comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal
momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto
essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l’art. 6 LRD che non hanno
permesso di dissipare il sospetto. Le chiarificazioni complementari devono
essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d’affari
diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20 vOrd-FINMA 1).

Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne
sono dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura

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nel tempo. Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per
omettere o ritardare la comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione
del concetto «senza indugio» è soggetta ad un margine di apprezzamento.
Essa può variare a seconda del caso concreto, in quanto è opportuno
considerare la rappresentazione soggettiva dell’intermediario finanziario
(THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD; HILF, op. cit., n. 23 art. 37
LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi ad un criterio
oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario diligente
avrebbe considerato il sospetto come fondato (HUTZER, op. cit., n. 24 ad art.
9 LRD).

Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che
gli averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano
effettivamente da un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate
all’art. 9 LRD. Nel momento in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono
adempiute e l’intermediario finanziario non effettua ciononostante la
comunicazione senza indugio, questo ricade nel campo di applicazione
dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione, egli omette di
effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo incompleto, egli
decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di comunicazione
(ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).

[In concreto], l’informativa all’Ufficio MROS è stata trasmessa solo il 9
maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28 aprile 2011 della
documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per tramite di terzi,
aveva praticamente svuotato il conto 1. [Sulla base dei fatti accertati nella
presente fattispecie], risulta che la condizione dell’omessa o tardiva
comunicazione è dunque adempiuta nel caso concreto.

11. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere
ritenuto colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione
commessa intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per
negligenza giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD.

11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un
delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine
che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio
(art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale.
Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per
un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se


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l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).

Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l’agente ritiene
possibile che l’evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché
prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non
desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo
approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del
diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire,
2a ediz. 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando
il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo
statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le
circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo
risultato (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 17 ad art. 12 CP).

Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma
essere fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che
permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente.
Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato
l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità
della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore,
della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto
più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che
l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento
considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/aa; 130 IV 58
consid. 8.2–8.5).

In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone
che l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene
giuridico protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso
una mancanza a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni
intenzionali, anche quelle per negligenza possono essere commesse tramite
omissione. La negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che
il risultato non si realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede
le conseguenze del suo comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto
prevederle (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in
effetti, in entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del
rischio che l’infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza
consapevole, l’autore crede che il risultato che ha intravvisto come possibile
non si realizzerà e dunque che il rischio che l’infrazione venga commessa

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non si concretizzerà. In sostanza, l’autore intravvede il rischio, ma decide di
agire comunque, essendo convinto che il rischio non si realizzerà. Per
contro, in caso di dolo eventuale, l’autore considera la possibilità che
l’infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad
art. 12 CP). Per ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o
dolo eventuale, in assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su
un’analisi delle circostanze, tra cui figurano l’importanza del rischio
conosciuto dall’autore, la realizzazione dello stato di fatto legale, l’intensità
della violazione del dovere di diligenza, il movente e la maniera in cui ha
agito (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità
che l’infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore,
decidendo di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse.
Nel dubbio occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto,
per la negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. CORBOZ, Commentaire
romand, 2009, n. 70 e segg. ad art. 12 CP).

11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art.
37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie,
l’intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente,
omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo
eventuale è realizzato allorquando l’intermediario finanziario sa o presume
che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero
provenire da un crimine ma ciò nonostante si astiene dal chiarire le
circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la comunicazione di cui
all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del
Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.6.1 non
pubblicato in DTF 142 IV 276; ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD).
Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato
l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far
supporre un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non
ha ottenuto dal cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto
particolarmente preoccupante e lascia «correre il rischio» (DE CAPITANI,
op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD).

Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37
cpv. 2 LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione
richiesta, avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei
valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario
finanziario che non ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il
semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento
previsti dalla LRD e ha dunque agito per effetto di una supposizione erronea


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delle circostanze di fatto evitabile, è punibile giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD
(art. 13 cpv. 2 CP; ORDOLLI, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD).

11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di
criticità in merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva
che il nominativo di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di
World-Check e la banca dati dei clienti di Banca C. SA. Più precisamente,
A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. per
ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la
movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che
non esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere
un collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il
saldo del conto ammontava a fr. 1’137’000.–.

Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di
una due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica
della fusione, i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il
conto 1, erano stati trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di
Banca B. SA. Tali informazioni, a dire di A., gli erano sì note, ma solo a
livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto presente dello screening
effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che avrebbe voluto
portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre 2010, senza
tuttavia indicargli alcun nominativo («D: Del risultato del World-Check, in
cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre 2010
da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare quali. Ha
parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe
portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato.
Né ho fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato»).

Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del
7 settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching
con World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una
particolare attenzione.

Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli
era assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio,
tant’è che egli medesimo ha affermato che «il settore antiriciclaggio per una
banca è uno dei più importanti», che è «un settore sensibile». E che proprio
lui, ritenuta l’importanza particolare di tale aspetto, aveva da un lato accolto
la proposta di S. di effettuare in Banca C. SA, anziché uno screening World-
Check annuale, uno mensile; dall’altro, voluto che fosse il Comitato Due
Diligence (di cui era membro e in cui aveva voluto sedessero il Presidente

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BB., almeno due membri della DG – che erano anche capi del private
banking e quindi dei consulenti – e il Compliance Officer) ad occuparsi
delle segnalazioni MROS. Per quanto concerne poi i contatti con l’Ufficio
MROS e la Procura, vista la delicatezza dei temi, ha dichiarato di volersene
occupare personalmente.

In concreto A. – che già era stato informato da S. prima della riunione del
7 settembre 2010 dell’esistenza di casistiche emerse dal controllo World-
Check di luglio 2010 – è venuto a conoscenza delle criticità e dei
nominativi emersi da tale controllo (i quali, come da lui affermato, erano
tutt’al più «una decina») al più tardi il 7 settembre 2010. Egli disponeva, già
a tale data, di elementi qualificati che giustificavano un sospetto fondato e
che erano sufficienti per una comunicazione; elementi che, per medesima
ammissione di A., erano «critici». Tali elementi, in casu l’alimentazione a
contanti (in ogni caso almeno in parte) senza documentazione a supporto e
l’esistenza di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale
federale CA.2010.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.2; v. anche allegati
alla vORD-FINMA 1 e alla vORD-FINMA, supra consid. 7.4) a carico
dell’avente diritto economico del conto, fondavano in effetti già di per sé un
sospetto fondato in merito alla possibile provenienza da un crimine dei
valori patrimoniali depositati sulla relazione 1.

A tale data, la situazione in quanto tale imponeva dunque, già sulla base
delle informazioni a lui note e indipendentemente dall’eventuale blocco del
conto, una comunicazione immediata all’ufficio MROS. Pur ammettendo un
lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS,
questa avrebbe dunque dovuto avvenire, al più tardi, il 23 settembre 2010.

11.4 Ma ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi del Comitato Due
Diligence (di cui A. era parte), che al 7 settembre 2010 ha ritenuto di far
effettuare ulteriori approfondimenti, non si giunge ad una diversa
conclusione. In effetti, A. era edotto del fatto che il Comitato del 7
settembre 2010 aveva approvato le valutazioni della Compliance Officer
«fatte salve alcune decisioni ulteriori», ossia che la problematica non era
considerata conclusa per il Comitato. Al 22 settembre 2010, quando S. lo
aveva riferito al Comitato, A. era altresì informato che le istruzioni
impartite (ossia la richiesta di effettuare chiarimenti supplementari) non
erano ancora state attuate né dalla Compliance Officer S. né dalla
consulente responsabile del conto. Gli era dunque noto al 22 settembre 2010
che tale misura decisa dal Comitato al 7 settembre 2010 non era stata
intrapresa ed egli avrebbe dunque dovuto, indilatamente, cioè il giorno


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successivo, allestire la contestata segnalazione. Per contro, né a tale data, né
successivamente si è attivato in qualche modo.

Irrilevante in concreto il fatto che A. avesse dato per scontato che le misure
cautelative (con particolare riferimento al blocco del conto) decise il 7
settembre 2010 fossero state attuate, né che egli non abbia più ricevuto
alcuna informazione in merito al conto 1. Anche in presenza di un blocco,
non si giustifica comunque di attendere per una comunicazione all’ufficio
MROS: in difetto di che situazioni «a rischio» potrebbero procrastinarsi sine
die. A tale proposito, non è comunque chiaro a questa Corte come A.
potesse pensare che il conto fosse bloccato, quando egli medesimo ha
affermato di avere saputo, il 22 settembre 2010, che quanto deciso in sede
di Comitato del 7 settembre 2010 non era stato attuato e che comunque,
anche successivamente, non gli era noto il seguito dato alle misure ivi
decise.

11.5 A., nelle cui competenze e funzioni in quanto responsabile del
Dipartimento Compliance e membro del Comitato Due Diligence (istanza
incaricata, secondo le direttive interne di Banca C. SA, delle decisioni in
merito alle segnalazioni all’Ufficio MROS), rientravano sia gli obblighi di
cui all’art. 9 LRD che quelli di cui all’art. 6 LRD (v. sentenza del Tribunale
federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3), avrebbe
dovuto effettuare tempestivamente la segnalazione all’Ufficio MROS. Egli
avrebbe potuto e dovuto attivarsi maggiormente vista la situazione e
procedere autonomamente e immediatamente ad effettuare una
comunicazione all’Ufficio MROS in tal senso. Ciò a maggior ragione, come
più volte ribadito, considerato l’importo ragguardevole presente sulla
relazione (fr. 1’137’000.–), somma derivante da alimentazione tramite
versamenti per contanti, senza che esistesse documentazione a supporto e
pertanto che doveva far nascere un’attenzione particolare in merito alla
possibile origine criminale dei valori, anche nell’ottica di una futura
possibile confisca. Per definizione infatti, ogni apporto a contanti richiede
da parte di un bancario (e A. era persona di esperienza in ambito bancario),
una maggiore attenzione.

Ad abundantiam, a nulla giova ad A. prevalersi del fatto che, a suo dire,
verificare che le misure decise dal comitato del 7 settembre 2010 venissero
messe in atto, non fosse suo compito. Già al 7 settembre 2010 gli era infatti
nota la situazione critica del conto 1, che di per sé già imponeva una
segnalazione e ciò indipendentemente dall’eventuale blocco cautelativo
interno della relazione, o dall’inserimento della watch list o dall’upgrade del
rischio a rating R2.

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11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in
violazione ai propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v.
DTF 122 IV 103 consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento
Compliance, non ha intrapreso i passi necessari per una comunicazione a
MROS ma ha accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è
accollato il rischio.

Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta
l’art. 9 LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell’art. 37 cpv. 1
LRD.



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6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Banque A. SA
contre Ministère public de la Confédération, Police judiciaire fédérale du
5 novembre 2020 (BB.2020.240)

Recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition; droit de refuser
de s’auto-incriminer et de collaborer
Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP
Recevabilité du recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition
(consid. 3). Dans le cas d’espèce, la manière de procéder des policiers durant la
perquisition n’a pas violé le principe nemo tenetur (consid. 4).
Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer
Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der
Mitwirkung
Art. 113 Abs. 2, 140, 393 Abs. 1 lit. a StPO
Zulässigkeit der Beschwerde gegen während einer Hausdurchsuchung
ergangene Verfahrenshandlungen der Polizei (E. 3). In casu kein Verstoss
gegen den Grundsatz nemo tenetur durch die Vorgehensweise der Polizei
während der Hausdurchsuchung (E. 4).

Reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione;
diritto di rifiutarsi di autoincriminarsi e di collaborare
Art. 113 cpv. 2, 140, 393 cpv. 1 lett. a CPP



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