Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of motivation and discretionary sentencing.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the trial court failed to properly qualify the crime as theft by use and did not consider the minor nature of the offense. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical and that sentencing discretion is not subject to full appellate review unless logically flawed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 133, comma primo, cod. pen.: The appellate court's qualification of a crime as theft by use and its assessment of particular minor gravity are subject to limited review, requiring only logical coherence and relevance of cited elements.
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KI-generiertVolltext
posto da: HABBACHI HOUSSEMEDDINE BEN MOHAMED nato a ROMA il 08/02/1994 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Ben Mohamed Habbachi Houssemeddine ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto all'invocata qualificazione del fatto in furto d'uso (art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.) - è indeducibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto della mancanza di (spontanea) restituzione (Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025, Rv. 288377) e, con essa, delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti; che il secondo motivo - che lamenta e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo in essi disattesi o superati tutti gli altri; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M