Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25725/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of motivation and discretionary sentencing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25725/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the trial court failed to properly qualify the crime as theft by use and did not consider the minor nature of the offense. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical and that sentencing discretion is not subject to full appellate review unless logically flawed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 133, comma primo, cod. pen.: The appellate court's qualification of a crime as theft by use and its assessment of particular minor gravity are subject to limited review, requiring only logical coherence and relevance of cited elements.

Schlagwörter

KI-generiert
aggravated theft theft by use sentencing discretion lack of motivation appellate review besondere Wiederherstellung Kündigung wegen Diebstahls qualifizierter Diebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025
5 della sentenza impugnata) ha dato conto della mancanza di (spontanea) restituzione (Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
274647), ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: HABBACHI HOUSSEMEDDINE BEN MOHAMED nato a ROMA il 08/02/1994 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Ben Mohamed Habbachi Houssemeddine ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto all'invocata qualificazione del fatto in furto d'uso (art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.) - è indeducibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto della mancanza di (spontanea) restituzione (Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025, Rv. 288377) e, con essa, delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti; che il secondo motivo - che lamenta e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo in essi disattesi o superati tutti gli altri; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M