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Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen KI-generiert

Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Legislator-Regeste

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Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Schlagwörter

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strafrechtliche Drohung Einschüchterungsklage Gewalt und Drohung gegen Behörden Schreckung der Bevölkerung begründete Furcht vor Verfolgung Gefahr von Drogenhandel
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posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il Giudice ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M