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Ordinanza — n. 25716/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment regarding prescription of concurrent crime and generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25716/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that found the defendant responsible only for the crime of false testimony while dismissing the concurrent charge of prescription. The appellant argued for procedural errors regarding legal benefits and the denial of generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as either too generic or unsupported by concrete evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 116 c.d.s.; Art. 489 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the request lacks concrete arguments, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when no positive elements exist to support them.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances false testimony crime procedural genericity court costs and fine falsche Beweisaussage der Partei Urkundenfälschungsverfahren Angabe falscher Personalien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 116 c.d.s.
Art. 489 cod. pen.
116 c.d.s., lo ha ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 489 cod.
art. 489 cod. pen
116 c.d.s., lo ha ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 489 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 10527 del 27/02/2026, Compaore
Sez. U., n. 39746 del 23/03/2017, A.
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
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Volltext

o il 10/04/1987 avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Kidiara Fode Mar ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 28 aprile 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione del concorrente reato di cui all'art. 116 c.d.s., lo ha ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 489 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza di norma processuale in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei benefici di legge - è indeducibile in ragione della genericità dell'originaria richiesta, priva di concrete argomentazioni a sostegno (Sez. 2, n. 10527 del 27/02/2026, Compaore, Rv. 289701); - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della significativa personalità del reo e il giudice ben può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che il terzo motivo di ricorso - che deduce omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione quanto alla ritenuta falsità del documento - è indeducibile in quanto la mancata attivazione dell'accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U., n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) e, comunque, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere la perizia, laddove la Corte territoriale ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); 2- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M