Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in appeal reasons under Art. 581 c.p.p.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared Luigi Pesce's appeal against the Naples Tribunal's conviction for grave threats inadmissible. The civil party argued for dismissal, while the appellant failed to specify the exact grounds for his criticism in the appeal. The court ruled that without identifying the specific elements of the contested decision, the appellate judge cannot exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the reasons cited do not indicate the specific elements of the contested decision, preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.
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KI-generiertVolltext
posto da: PESCE LUIGI nato a CASERTA il 14/10/1974 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Luigi Pesce ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositato - il 19 maggio 2026 - una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che il primo e il secondo motivo - afferenti alla ritenuta responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - sono entrambi indeducibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo; PQM Dichiara inammis P.Q.M