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Ordinanza — n. 25686/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against burglary conviction, upholding witness credibility and private residence qualification.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25686/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's conviction for burglary. The appellant argued that the victim's testimony lacked sufficient credibility and that the location was not a private residence, but the court found these arguments to be mere reiterations of points already rejected on appeal. Consequently, the court affirmed the original judgment, maintaining that the evidence supported the conviction and the premises qualified as a private dwelling.

Legislator-Regeste

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 604 c.p.: The court's evaluation of witness credibility and the qualification of a location as a private residence are binding unless vitiated by error, and appeals reducing the factual basis to a single element are inadmissible.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility witness credibility assessment private residence definition burglary conviction upheld factual basis reduction Hausfriedensbruch Einvernahme des Opfers Hausdurchsuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Art. 604 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
pen.) come prova della responsabilità dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076
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Volltext

posto da: PARLO MARIO nato a NAPOLI il 30/07/1988 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mario Parlo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa - è indeducibile in quanto - sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) - le censure sollevate si risolvono in una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione come privata dimora dei locali di un'associazione - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto che all'interno dei locali ove si è consumato il furto (riconducibili all'associazione e, quindi, non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare) si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata (sez.

U. n. 31345/17, Rv. 270076); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M