Cassation appeal dismissed as parties' prior settlement agreement barred further litigation arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to settle specific points of contention. The appellant argued for a violation of criminal procedure law and erroneous application of Article 599-bis, but the court found these grounds were waived by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine for the procedural misconduct.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: A prior agreement by the parties to settle specific issues constitutes a waiver of the right to raise further grievances in subsequent proceedings, barring the court from examining them sua sponte.
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KI-generiertVolltext
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA GIUSEPPINA nato a MARIGLIANO il 18/04/1972 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso Proposto nell'interesse di Giuseppina Tortora, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M