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Ordinanza — n. 25674/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25674/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the parties' settlement agreement explicitly waived the right to raise further grievances in the subsequent appeal. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding motivation, but the court found this issue covered by the waiver clause. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction of 3,000 euros.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An agreement on settled points in a settlement implies a waiver of all further grievances in the appeal, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement waiver waiver of grievances monetary sanction procedural waiver rule Straferlass Vollzug von Geldstrafen Schulderlass

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE RAFFAELE nato a COMISO il 06/06/1962 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Giudice, che deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 129 cod. proc. pen
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE RAFFAELE nato a COMISO il 06/06/1962 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Giudice, che deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE RAFFAELE nato a COMISO il 06/06/1962 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Giudice, che deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. correlativo vizio di motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M