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Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen KI-generiert

Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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ANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA GIACOMO nato a SALERNO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo La Marca, che, con due motivi esaminabili congiuntamente essendo collegati, eccepisce la violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di richiedere la revisione delle analisi e correlato vizio motivazionale, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che nel fascicolo per il dibattimento debitamente affoliato (cfr. p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Legislator-Regeste

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Schlagwörter

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ungenügendes psychiatrisches Gutachten Vorbereitung der Verteidigung ungenügende Rechtsschrift Verteidigungsrechte ungenügend begründete Rüge verspätete Einreichung von Urkunden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 616 cod. proc. pen
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ANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA GIACOMO nato a SALERNO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo La Marca, che, con due motivi esaminabili congiuntamente essendo collegati, eccepisce la violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di richiedere la revisione delle analisi e correlato vizio motivazionale, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che nel fascicolo per il dibattimento debitamente affoliato (cfr. p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M