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Ordinanza — n. 25669/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal on substitution of penalty due to high recidivism risk and procedural inadmissibility.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25669/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Messina's appeal against the Second Instance Court's refusal to substitute his custodial sentence with a non-custodial measure. Messina argued the lower court's decision was merely critical without legal reasoning, while the appellate court found a serious risk of recidivism based on his criminal history, which precluded a favorable prognosis for rehabilitation. The court upheld this finding as not manifestly illogical and declared the second ground inadmissible because the total sentence duration, including prior detention, exceeded the statutory two-year limit for cumulative benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 163, 164 cod. pen.: The court may refuse substitution of penalty when recidivism risk is high and no critical revision of the case is presented by the applicant; cumulative detention periods must be counted toward the two-year limit for second benefits regardless of prior conditional suspension declarations.

Schlagwörter

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substitution of penalty risk of recidivism cumulative sentence limit procedural inadmissibility prognosis of rehabilitation second benefit restriction Cassazione appeal bedingte Strafen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 20-bis cod. pen.
Art. 53 I. n. 689 del 1981
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha rilevato che all'imputato era già stato concesso il beneficio con la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 445 cod. proc. pen.
pen., che aveva applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione, sicché, cumulando l'odierna condanna, pari a mesi dieci di reclusione, è superato il limite di due anni, a nulla rilevando la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Salvatore Chiofalo, che si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 20-bis cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha rilevato che all'imputato era già stato concesso il beneficio con la sentenza ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Salvatore Chiofalo, che si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/09/1961 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Messina, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha rilevato che sussiste un serio pericolo di recidivanza alla luce dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato, ciò che preclude di formulare una prognosi favorevole in ordine all'idoneità della sanzione sostitutiva alla rieducazione dell'imputato e ad impedire la reiterazione delle condotte illecite, non emergendo dagli atti - né essendo stato allegato - alcun elemento da cui inferire almeno un inizio di revisione critica da parte del ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale, nel riprendere le argomentazioni già svolte dal Tribunale, ha rilevato che all'imputato era già stato concesso il beneficio con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., che aveva applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione, sicché, cumulando l'odierna condanna, pari a mesi dieci di reclusione, è superato il limite di due anni, a nulla rilevando la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01); vista la memoria del difensore, avv. Salvatore Chiofalo, che si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDEPOSITATA IN CANCELL.F.RiA Sezione VII Penale 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE y DIZIARIO Dott.ssa Kati 'mente