Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected appeal grounds without critical engagement.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated grounds already rejected in the second instance without critical analysis. The appellant, Giuseppa Mazzeo, failed to address the specific arguments used by the lower court, instead offering generic complaints about the reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction of 3,000 euros.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the second instance without critically engaging with the arguments used in the impugned decision.
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KI-generiertVolltext
ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di appello, dovendosi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M