Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and alternative thesis evaluation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Bossi inadmissible due to a lack of both intrinsic and extrinsic specificity in the arguments. The appellant complained about the generic omission to evaluate an alternative thesis and the excessive penalty, while the lower court had already established criminal liability based on repeated false income declarations and justified the sentence through the defendant's intent and prior record. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the payment of procedural costs, and imposed a fine of 3,000 euros on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific grounds linking facts to legal errors; generic complaints regarding omitted thesis evaluation or excessive sentencing without concrete correlation to the judgment's reasoning are inadmissible.
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KI-generiertVolltext
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSI RICCARDO nato a VARESE il 06/05/1979 avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Bossi sono inammissibili perché difettano sia di specificità "intrinseca", limitandosi a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata (primo e secondo motivo) e l'eccessività della pena inflitta (terzo motivo), sia di specificità "estrinseca", non correlandosi in alcun modo alle ragioni non manifestamente illogiche spese nella sentenza impugnata (cfr.
Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), la quale ha ribadito, per un verso, che l'affermazione della penale responsabilità si fonda non sulla mera esistenza di un ISEE formalmente valido, ma sulla consapevole reiterazione di dichiarazioni non veritiere, rese dell'imputato in sede di presentazione delle domande del reddito di cittadinanza in data 7 febbraio 2020, 30 settembre 2021 e 26 aprile 2026, tutte successive alla cessazione del contratto di locazione, intervenuta nell'aprile 2019; per altro verso, la congruità della pena, irrogata in misura leggermente superiore al minimo edittale in ragione dell'intensità del dolo, della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio di cui è gravato l'imputato; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, avv.
Aldo Tagliente, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con vittoria di spese; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; l'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichi P.Q.M